Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale rigetta il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto in via strumentale rispetto ad una istaurata azione di accertamento della validità di una clausola compromissoria per arbitrato ad hoc e diretto ad ottenere un ordine, indirizzato alla camera arbitrale, di sospendere ogni attività e determinazione in ordine al procedimento di arbitrato amministrativo, avviato sulla base della medesima clausola amministrativa. L'A. osserva che è difficile riscontrare in tali ipotesi la sussistenza del requisito della irreparabilità del pregiudizio e considera questo il motivo più convincente che sorregge il rigetto del rigetto del ricorso nel caso di specie.
ESAME PRIMA FACIE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA, RESPONSABILITÀ DELLA CAMERA ARBITRALE, SINDACATO GIURISDIZIONALE / R. CAPONI. - In: RIVISTA DELL'ARBITRATO. - ISSN 1122-0147. - STAMPA. - (2003), pp. 90-95.
ESAME PRIMA FACIE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA, RESPONSABILITÀ DELLA CAMERA ARBITRALE, SINDACATO GIURISDIZIONALE
CAPONI, REMO
2003
Abstract
Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale rigetta il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto in via strumentale rispetto ad una istaurata azione di accertamento della validità di una clausola compromissoria per arbitrato ad hoc e diretto ad ottenere un ordine, indirizzato alla camera arbitrale, di sospendere ogni attività e determinazione in ordine al procedimento di arbitrato amministrativo, avviato sulla base della medesima clausola amministrativa. L'A. osserva che è difficile riscontrare in tali ipotesi la sussistenza del requisito della irreparabilità del pregiudizio e considera questo il motivo più convincente che sorregge il rigetto del rigetto del ricorso nel caso di specie.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.