L'A. apprezza l'approdo cui è giunta la Corte costituzionale con la sentenza in epigrafe, nella quale si dichiara incostituzionale il combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 890/82, laddove prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, piuttosto che a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. A giudizio dell'A. la sentenza afferma il principio, ricavato dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la parte è tenuta a sopportare la decadenza da un potere processuale solo quando derivi da causa a lei imputabile. Tale principio, osserva l'A., trova espressione nelle molte norme di rimessione in termini, riguardo alle quali rileva delle incongruenze tali da escludere la rimessione in termini proprio nell'ipotesi delle impugnazioni. Eliminare questa conseguenza avrebbe consentito di risolvere anche il problema cui ha provveduto la sentenza in commento. La delimitazione della nozione di terzi il cui comportamento non è imputabile alla parte, precisa l'A., porta a considerare tali le persone che non sono rappresentanti. Coloro che invece rivestono tale ruolo vedono il loro comportamento imputato alla parte. L'A. auspica quindi che la pronuncia in epigrafe incida su quegli aspetti del diritto vivente e della prassi che imputano alla parte negligenze di terzi e quindi risultano lontani dalla conformità ai principi costituzionali.

LA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA SI PERFEZIONA PER IL NOTIFICANTE ALLA DATA DI CONSEGNA ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO / R. CAPONI. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (2003), pp. 14-15.

LA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA SI PERFEZIONA PER IL NOTIFICANTE ALLA DATA DI CONSEGNA ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

CAPONI, REMO
2003

Abstract

L'A. apprezza l'approdo cui è giunta la Corte costituzionale con la sentenza in epigrafe, nella quale si dichiara incostituzionale il combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 890/82, laddove prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, piuttosto che a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. A giudizio dell'A. la sentenza afferma il principio, ricavato dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la parte è tenuta a sopportare la decadenza da un potere processuale solo quando derivi da causa a lei imputabile. Tale principio, osserva l'A., trova espressione nelle molte norme di rimessione in termini, riguardo alle quali rileva delle incongruenze tali da escludere la rimessione in termini proprio nell'ipotesi delle impugnazioni. Eliminare questa conseguenza avrebbe consentito di risolvere anche il problema cui ha provveduto la sentenza in commento. La delimitazione della nozione di terzi il cui comportamento non è imputabile alla parte, precisa l'A., porta a considerare tali le persone che non sono rappresentanti. Coloro che invece rivestono tale ruolo vedono il loro comportamento imputato alla parte. L'A. auspica quindi che la pronuncia in epigrafe incida su quegli aspetti del diritto vivente e della prassi che imputano alla parte negligenze di terzi e quindi risultano lontani dalla conformità ai principi costituzionali.
2003
R. CAPONI
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