Nella sentenza in commento la guardia giurata viene qualificata come incaricato di pubblico servizio in ragione di indici di rilievo pubblico che, in realtà, non sono sufficienti a qualificare l’attività svolta come “funzione amministrativa” ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., interpretati in conformità agli artt. 97 e 98 Cost.; vale a dire come un’attività cui la legge impone obblighi di imparzialità e buon andamento in vista di un interesse pubblico. Per le stesse ragioni, quando si appropri di denaro altrui di cui abbia la disponibilità, la guardia giurata - contrariamente a quanto ritenuto in sentenza - non integra il disvalore tipico di un delitto di peculato, consistente nello sviamento di un pubblico servizio o di una pubblica funzione mediante aggressioni a beni strumentali al servizio o alla funzione medesimi. In realtà, tale professionista guadagna la qualifica di incaricato di pubblico servizio soltanto in virtù dell’espressa attribuzione compiuta dall’art.138, ult. comma, t.u.l.p.s, da intendersi quale norma derogatoria rispetto all’art. 358 c.p. Questa disposizione, tuttavia, non è egualmente capace di incidere sull’ambito applicativo dell’art. 314 c.p., sicché non è peregrino sostenere che l’appropriazione di cui si è detto comporti, piuttosto, una responsabilità per appropriazione indebita, aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 9, c.p.

La guardia giurata è incaricata di pubblico servizio, e può commettere peculato? / Vallini, Antonio. - In: DIRITTO PENALE E PROCESSO. - ISSN 1591-5611. - STAMPA. - (2016), pp. 898-903.

La guardia giurata è incaricata di pubblico servizio, e può commettere peculato?

VALLINI, ANTONIO
2016

Abstract

Nella sentenza in commento la guardia giurata viene qualificata come incaricato di pubblico servizio in ragione di indici di rilievo pubblico che, in realtà, non sono sufficienti a qualificare l’attività svolta come “funzione amministrativa” ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., interpretati in conformità agli artt. 97 e 98 Cost.; vale a dire come un’attività cui la legge impone obblighi di imparzialità e buon andamento in vista di un interesse pubblico. Per le stesse ragioni, quando si appropri di denaro altrui di cui abbia la disponibilità, la guardia giurata - contrariamente a quanto ritenuto in sentenza - non integra il disvalore tipico di un delitto di peculato, consistente nello sviamento di un pubblico servizio o di una pubblica funzione mediante aggressioni a beni strumentali al servizio o alla funzione medesimi. In realtà, tale professionista guadagna la qualifica di incaricato di pubblico servizio soltanto in virtù dell’espressa attribuzione compiuta dall’art.138, ult. comma, t.u.l.p.s, da intendersi quale norma derogatoria rispetto all’art. 358 c.p. Questa disposizione, tuttavia, non è egualmente capace di incidere sull’ambito applicativo dell’art. 314 c.p., sicché non è peregrino sostenere che l’appropriazione di cui si è detto comporti, piuttosto, una responsabilità per appropriazione indebita, aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 9, c.p.
2016
Vallini, Antonio
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