La sentenza in esame afferma che "l'accertamento contenuto in un precedente giudicato del diritto del datore di lavoro di pagare i contributi previdenziali in un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria con riferimento ad un periodo contributivo anteriore non esplica efficacia nel giudizio successivo avente ad oggetto sempre il diritto del datore di lavoro di fruire della medesima aliquota contributiva ridotta con riferimento ad un periodo contributivo posteriore". Osservato che la soluzione della questione di diritto di cui alla massima, secondo la sentenza in epigrafe, dipende dal fatto che non si può configurare un rapporto giuridico unitario in materia di obbligazioni contributive, ma una serie di rapporti contributivi che sorgono in base ad una serie di fatti costitutivi che si ripetono nel corso del tempo, l'A. ritiene che qualificare l'obbligo di pagare i contributi come unico oppure come plurimo è irrilevante, posto che, accogliendo l'una o l'altra delle due tesi, si deve giungere sempre allo stesso risultato, opposto a quello a cui approda la pronuncia in rassegna. L'A. tenta in questo scritto di giustificare questa conclusione, muovendo prima dall'idea che il rapporto contributivo sia unico ed accedendo, poi, alla tesi della Corte che configura una distinzione tra rapporti contributivi in base alla diversità dei periodi di tempo in cui sorgono. Punti specifici trattati, pertanto, sono: il rapporto contributivo come situazione giuridica unica e durevole nel tempo; aspetto dichiarativo e precettivo dell'accertamento giudiziale; aspetto precettivo dell'accertamento giudiziale nella fattispecie "de qua"; aspetto precettivo del giudicato sui diritti futuri.

IN TEMA DI LIMITI TEMPORALI DEL GIUDICATO CIVILE SULLE SITUAZIONI SOGGETTIVE CHE PROTEGGONO UN INTERESSE DUREVOLE NEL TEMPO / R. CAPONI. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (1998), pp. 1193-1199.

IN TEMA DI LIMITI TEMPORALI DEL GIUDICATO CIVILE SULLE SITUAZIONI SOGGETTIVE CHE PROTEGGONO UN INTERESSE DUREVOLE NEL TEMPO

CAPONI, REMO
1998

Abstract

La sentenza in esame afferma che "l'accertamento contenuto in un precedente giudicato del diritto del datore di lavoro di pagare i contributi previdenziali in un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria con riferimento ad un periodo contributivo anteriore non esplica efficacia nel giudizio successivo avente ad oggetto sempre il diritto del datore di lavoro di fruire della medesima aliquota contributiva ridotta con riferimento ad un periodo contributivo posteriore". Osservato che la soluzione della questione di diritto di cui alla massima, secondo la sentenza in epigrafe, dipende dal fatto che non si può configurare un rapporto giuridico unitario in materia di obbligazioni contributive, ma una serie di rapporti contributivi che sorgono in base ad una serie di fatti costitutivi che si ripetono nel corso del tempo, l'A. ritiene che qualificare l'obbligo di pagare i contributi come unico oppure come plurimo è irrilevante, posto che, accogliendo l'una o l'altra delle due tesi, si deve giungere sempre allo stesso risultato, opposto a quello a cui approda la pronuncia in rassegna. L'A. tenta in questo scritto di giustificare questa conclusione, muovendo prima dall'idea che il rapporto contributivo sia unico ed accedendo, poi, alla tesi della Corte che configura una distinzione tra rapporti contributivi in base alla diversità dei periodi di tempo in cui sorgono. Punti specifici trattati, pertanto, sono: il rapporto contributivo come situazione giuridica unica e durevole nel tempo; aspetto dichiarativo e precettivo dell'accertamento giudiziale; aspetto precettivo dell'accertamento giudiziale nella fattispecie "de qua"; aspetto precettivo del giudicato sui diritti futuri.
1998
R. CAPONI
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