Il lavoro affronta il tema del trasferimento dei beni a causa di morte in via convenzionale, alla luce del Ragolamento UE. 650/2012. L’A., oltre a precisare i criteri fondativi della dicotomia contratti mortis causa – contratti post mortem, visto che tali ultimi fuoriescono dall’ambito applicativo del Regolamento, si sofferma sulla valenza sostanziale e sistematica che tale atto comunitario riveste. In particolare, esamina la ratio del divieto dei patti istitutivi per poi valutare se, nel nostro sistema, la nullità di tali accordi derivi dalla violazione di una norma imperativa o sia riconducibile ad un contrasto con un principio di ordine pubblico, dal momento che il Regolamento stabilisce che la normativa dello Stato estero, che riconosce validità ed efficacia alla successione ex contractu, possa essere disapplicata dal Giudice nazionale solo se “risulti incompatibile con l’ordine pubblico del foro” . In questa logica, si sottopone a revisione critica la tradizionale distinzione tra ordine pubblico interno e internazionale, chiarendo come quest’ultimo concetto si ricavi non già dai principi propri di un autonomo e diverso ordinamento, bensì dalle norme di matrice interna ovvero derivanti da un fonte internazionale o europea che siano state comunque recepite o ratificate dal singolo Stato nazionale. Il lavoro sottolinea altresì come il conetto di ordine pubblico consenta di pervenire ad esiti applicativi differenziati, dovendo il Giudice operare una valutazione, in concreto, degli effetti ovvero del risultato che l’applicazione della normativa straniera determina nel nostro sistema. Cosicché, in presenza di un patto successorio istitutivo caratterizzato da elementi di estraneità, l’interprete deve non già esprimere un giudizio astratto e di principio sulla specifica disposizione applicabile, secondo un procedimento puramente sillogistico, ma procedere ad un bilanciamento dei molteplici interessi coinvolti nella singola fattispecie, sì da individuare la soluzione più congrua e coerente con tutti i principi e i valori che oggi costituiscono il nostro sistema ordinamentale.

Il divieto dei patti successori istitutivi alla luce del Regolamento U.E.650/2012 / PUTORTI' VINCENZO. - In: DIRITTO DELLE SUCCESSIONI E DELLA FAMIGLIA. - ISSN 2421-2407. - STAMPA. - 3:(2016), pp. 845-878.

Il divieto dei patti successori istitutivi alla luce del Regolamento U.E.650/2012

PUTORTI', VINCENZO
2016

Abstract

Il lavoro affronta il tema del trasferimento dei beni a causa di morte in via convenzionale, alla luce del Ragolamento UE. 650/2012. L’A., oltre a precisare i criteri fondativi della dicotomia contratti mortis causa – contratti post mortem, visto che tali ultimi fuoriescono dall’ambito applicativo del Regolamento, si sofferma sulla valenza sostanziale e sistematica che tale atto comunitario riveste. In particolare, esamina la ratio del divieto dei patti istitutivi per poi valutare se, nel nostro sistema, la nullità di tali accordi derivi dalla violazione di una norma imperativa o sia riconducibile ad un contrasto con un principio di ordine pubblico, dal momento che il Regolamento stabilisce che la normativa dello Stato estero, che riconosce validità ed efficacia alla successione ex contractu, possa essere disapplicata dal Giudice nazionale solo se “risulti incompatibile con l’ordine pubblico del foro” . In questa logica, si sottopone a revisione critica la tradizionale distinzione tra ordine pubblico interno e internazionale, chiarendo come quest’ultimo concetto si ricavi non già dai principi propri di un autonomo e diverso ordinamento, bensì dalle norme di matrice interna ovvero derivanti da un fonte internazionale o europea che siano state comunque recepite o ratificate dal singolo Stato nazionale. Il lavoro sottolinea altresì come il conetto di ordine pubblico consenta di pervenire ad esiti applicativi differenziati, dovendo il Giudice operare una valutazione, in concreto, degli effetti ovvero del risultato che l’applicazione della normativa straniera determina nel nostro sistema. Cosicché, in presenza di un patto successorio istitutivo caratterizzato da elementi di estraneità, l’interprete deve non già esprimere un giudizio astratto e di principio sulla specifica disposizione applicabile, secondo un procedimento puramente sillogistico, ma procedere ad un bilanciamento dei molteplici interessi coinvolti nella singola fattispecie, sì da individuare la soluzione più congrua e coerente con tutti i principi e i valori che oggi costituiscono il nostro sistema ordinamentale.
2016
3
845
878
Goal 16: Peace, justice and strong institutions
PUTORTI' VINCENZO
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