L'obiettivo di questa tesi è individuare la disciplina relativa ai trasferimenti di armi convenzionali, nell'intento di rilevare le regole minime applicabili al mercato delle armi. Come è noto, la fine della Guerra Fredda e l'intensificarsi di conflitti a bassa intensità in vari Paesi in via di sviluppo, nonché la privatizzazione dell'industria degli armamenti hanno spinto la domanda di acquisto di armi convenzionali a salire notevolmente, creando di fatto un nuovo tipo di mercato. Infatti, il flusso di armi convenzionali si è intensificato notevolmente a partire dagli anni '90. Questa intensificazione ha generato ardue sfide per il diritto internazionale nel comprendere e disciplinare il fenomeno; ciò ha spinto anche la comunità internazionale a chiedersi cosa esattamente dovesse essere fatto per prevenire l'insorgenza di altri conflitti, che, se sommati, generavano a loro volta una notevole minaccia alla pace e sicurezza di intere regioni del globo. Sulla spinta di tale esigenza, diversi organismi e organizzazioni internazionali (in particolare l'ONU) hanno avviato una serie di studi sulle conseguenze dei trasferimenti di certe armi convenzionali (prime fra tutte, le Small arms and light weapons, SALW). Altri studi sono stati avviati, invece, per comprendere il fenomeno dei trasferimenti in sé, sia dal punto di vista economico che di quello giuridico (dove gli studi si sono concentrati sulle responsabilità derivanti dai trasferimenti di armi). Tali studi sono stati, progressivamente, trasfusi in numerosi atti normativi, i quali in molti casi hanno finito per disciplinare la medesima materia (è questo il caso del Protocollo ONU del 2001 e della Convenzione Interamericana del 1997 sulle armi da fuoco). Tale proliferazione di norme, seppur caratterizzata da una diffusa caratteristica di debole efficacia giuridica (si tratta, per la maggior parte, di strumenti di soft law), è caratterizzata, ancora oggi, da una forte frammentazione delle materie disciplinate. Negli ultimi tempi, la codificazione di norme internazionali in materia di commercio di armi ha raggiunto l'apice con la creazione di uno standard internazionale sul trasferimento, contenuto nell'art. 7 del Trattato sul commercio di armi (2013), il quale prevede che lo Stato esportatore debba effettuare, al momento di autorizzare il trasferimento, una valutazione di un eventuale rischio preponderante (o di altro grado di rischio), laddove si generasse il pericolo di commissione di gravi violazioni del diritto internazionale, come previste dall'art. 6 del medesimo Trattato. Questa norma risulta avere una natura consuetudinaria, in quanto altri strumenti (come il Codice di condotta per l'esportazione di SALW dell'UE del 1997, o le Linee-guida dell'Intesa di Wassenaar per l'esportazione di beni a duplice uso) prevedono tale valutazione. Tali strumenti, però, posseggono differenti e limitati ambiti di applicazione, materiale e territoriale, come anche sono caratterizzati da una differente efficacia, poiché trattasi di strumenti prevalentemente di soft law. Come appena sottolineato, è possibile rinvenire di primo acchito alcune regole minime che disciplinano il mercato delle armi convenzionali. Attraverso la redazione di questa tesi, si intenderà rilevare le principali regole relative al commercio di armi convenzionali presenti nel diritto internazionale. Per fare ciò, potrà essere utile fare riferimento sia ai norme di diritto internazionale dell'economia (ovvero: limiti derivanti dall'art. XXI GATT sulle eccezioni di sicurezza nazionale; sulla possibilità di sottoporre a giurisdizione internazionale le controversie relative all'applicazione di tale eccezione attraverso misure restrittive; sulla stipulazione degli accordi per il trasferimento di armi, attraverso appalti per la difesa, appalti pubblici e contratti commerciali, oltre alla specifica disciplina dei contratti di trasporto delle armi; sulle norme relative all'esportazione di beni a duplice utilizzo; sulle norme relative all'esportazione di tecnologia), dal diritto internazionale dei conflitti armati (ovvero sul principio di neutralità e sul divieto di intervento in un conflitto armato) e del diritto internazionale della responsabilità (in particolare, sulla responsabilità dello Stato per aiuto nella commissione di un illecito internazionale tramite fornitura di armi, con una ricostruzione della norma sulla responsabilità contenuta nei diversi accordi internazionali che hanno disciplinato sia certi profili dei trasferimenti di armi, sia certe armi convenzionali; sulla ricostruzione della norma attraverso le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che hanno imposto arms embargoes; sulla ricostruzione della norma consuetudinaria sui divieti e le connesse responsabilità per trasferimenti illeciti di armi). A seguito della rilevazione di tali norme, sarà necessario valutare la sussistenza di regole minime applicabili a tale mercato. Infatti, come sopra accennato, la frammentazione e la complessità normativa presente nell'ambito del commercio di armi potrebbe essere d'ostacolo all'applicazione dei vari strumenti. La rilevazione, quindi, di regole comuni di natura consuetudinaria permetterebbe di prescindere dallo specifico strumento di disciplina dell'oggetto o della materia, per essere applicato anche in situazioni simili ma differentemente disciplinate. Un esempio può essere rinvenuto nella valutazione del rischio per l'esportazione sopra accennata: essendo tale regola prevista anche in altri strumenti di soft law, ed essendo tali strumenti applicabili anzitutto agli Stati considerati i maggiori esportatori di armi convenzionali, è facile intuire che tale regola prescinde dallo strumento in cui è contenuta e prevista, poiché si applicherà a tutti quegli Stati che siano parte di tutti e tre gli strumenti.

Il controllo del commercio internazionale di armi convenzionali / Luigi, Sammartino. - (2017).

Il controllo del commercio internazionale di armi convenzionali

SAMMARTINO, LUIGI
2017

Abstract

L'obiettivo di questa tesi è individuare la disciplina relativa ai trasferimenti di armi convenzionali, nell'intento di rilevare le regole minime applicabili al mercato delle armi. Come è noto, la fine della Guerra Fredda e l'intensificarsi di conflitti a bassa intensità in vari Paesi in via di sviluppo, nonché la privatizzazione dell'industria degli armamenti hanno spinto la domanda di acquisto di armi convenzionali a salire notevolmente, creando di fatto un nuovo tipo di mercato. Infatti, il flusso di armi convenzionali si è intensificato notevolmente a partire dagli anni '90. Questa intensificazione ha generato ardue sfide per il diritto internazionale nel comprendere e disciplinare il fenomeno; ciò ha spinto anche la comunità internazionale a chiedersi cosa esattamente dovesse essere fatto per prevenire l'insorgenza di altri conflitti, che, se sommati, generavano a loro volta una notevole minaccia alla pace e sicurezza di intere regioni del globo. Sulla spinta di tale esigenza, diversi organismi e organizzazioni internazionali (in particolare l'ONU) hanno avviato una serie di studi sulle conseguenze dei trasferimenti di certe armi convenzionali (prime fra tutte, le Small arms and light weapons, SALW). Altri studi sono stati avviati, invece, per comprendere il fenomeno dei trasferimenti in sé, sia dal punto di vista economico che di quello giuridico (dove gli studi si sono concentrati sulle responsabilità derivanti dai trasferimenti di armi). Tali studi sono stati, progressivamente, trasfusi in numerosi atti normativi, i quali in molti casi hanno finito per disciplinare la medesima materia (è questo il caso del Protocollo ONU del 2001 e della Convenzione Interamericana del 1997 sulle armi da fuoco). Tale proliferazione di norme, seppur caratterizzata da una diffusa caratteristica di debole efficacia giuridica (si tratta, per la maggior parte, di strumenti di soft law), è caratterizzata, ancora oggi, da una forte frammentazione delle materie disciplinate. Negli ultimi tempi, la codificazione di norme internazionali in materia di commercio di armi ha raggiunto l'apice con la creazione di uno standard internazionale sul trasferimento, contenuto nell'art. 7 del Trattato sul commercio di armi (2013), il quale prevede che lo Stato esportatore debba effettuare, al momento di autorizzare il trasferimento, una valutazione di un eventuale rischio preponderante (o di altro grado di rischio), laddove si generasse il pericolo di commissione di gravi violazioni del diritto internazionale, come previste dall'art. 6 del medesimo Trattato. Questa norma risulta avere una natura consuetudinaria, in quanto altri strumenti (come il Codice di condotta per l'esportazione di SALW dell'UE del 1997, o le Linee-guida dell'Intesa di Wassenaar per l'esportazione di beni a duplice uso) prevedono tale valutazione. Tali strumenti, però, posseggono differenti e limitati ambiti di applicazione, materiale e territoriale, come anche sono caratterizzati da una differente efficacia, poiché trattasi di strumenti prevalentemente di soft law. Come appena sottolineato, è possibile rinvenire di primo acchito alcune regole minime che disciplinano il mercato delle armi convenzionali. Attraverso la redazione di questa tesi, si intenderà rilevare le principali regole relative al commercio di armi convenzionali presenti nel diritto internazionale. Per fare ciò, potrà essere utile fare riferimento sia ai norme di diritto internazionale dell'economia (ovvero: limiti derivanti dall'art. XXI GATT sulle eccezioni di sicurezza nazionale; sulla possibilità di sottoporre a giurisdizione internazionale le controversie relative all'applicazione di tale eccezione attraverso misure restrittive; sulla stipulazione degli accordi per il trasferimento di armi, attraverso appalti per la difesa, appalti pubblici e contratti commerciali, oltre alla specifica disciplina dei contratti di trasporto delle armi; sulle norme relative all'esportazione di beni a duplice utilizzo; sulle norme relative all'esportazione di tecnologia), dal diritto internazionale dei conflitti armati (ovvero sul principio di neutralità e sul divieto di intervento in un conflitto armato) e del diritto internazionale della responsabilità (in particolare, sulla responsabilità dello Stato per aiuto nella commissione di un illecito internazionale tramite fornitura di armi, con una ricostruzione della norma sulla responsabilità contenuta nei diversi accordi internazionali che hanno disciplinato sia certi profili dei trasferimenti di armi, sia certe armi convenzionali; sulla ricostruzione della norma attraverso le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che hanno imposto arms embargoes; sulla ricostruzione della norma consuetudinaria sui divieti e le connesse responsabilità per trasferimenti illeciti di armi). A seguito della rilevazione di tali norme, sarà necessario valutare la sussistenza di regole minime applicabili a tale mercato. Infatti, come sopra accennato, la frammentazione e la complessità normativa presente nell'ambito del commercio di armi potrebbe essere d'ostacolo all'applicazione dei vari strumenti. La rilevazione, quindi, di regole comuni di natura consuetudinaria permetterebbe di prescindere dallo specifico strumento di disciplina dell'oggetto o della materia, per essere applicato anche in situazioni simili ma differentemente disciplinate. Un esempio può essere rinvenuto nella valutazione del rischio per l'esportazione sopra accennata: essendo tale regola prevista anche in altri strumenti di soft law, ed essendo tali strumenti applicabili anzitutto agli Stati considerati i maggiori esportatori di armi convenzionali, è facile intuire che tale regola prescinde dallo strumento in cui è contenuta e prevista, poiché si applicherà a tutti quegli Stati che siano parte di tutti e tre gli strumenti.
2017
Luisa Vierucci
ITALIA
Luigi, Sammartino
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Tipologia: Tesi di dottorato
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