La tradizionale ripartizione fra illeciti e sanzioni penali, da un lato, e illeciti e sanzioni amministrative dall'altro è caratterizzata, nel nostro ordinamento, dalla concezione formale che l'illecito si contraddistingua per il tipo di sanzione che vi è riconnessa. Ma questo scenario è stato ormai da tempo superato dalla nozione "sostanziale" elaborata a livello europeo di "materia penale" e di sanzione penale. Il diritto dell'Unione europea doveva necessariamente far leva su una concezione che avesse riguardo alla natura ed alla funzione sostanziale della sanzione, qualificando come penale anche quella formalmente amministrativa, ma avente una carica fortemente afflittiva ed una efficacia non meramente risarcitorio/riparatoria, bensì eminentemente preventiva e repressiva. Le conseguenze, sia sul piano teorico dell'assetto dei criteri di ripartizione, sia sul piano pratico-applicativo di una duplice sanzione di analoga efficacia afflittiva e di analoga funzione dissuasivo-preventiva, sono sicuramente molto importanti. [abstract tratto dalla rivista] Sommario: 1. Considerazioni introduttive: alla ricerca di un soddisfacente, credibile criterio di riparto tra sanzioni amministrative e sanzioni penali tributarie. - 2. L'irrompere della nozione euro-unitaria di sanzione penale e le sue conseguenze. - 3. Le premesse e le vie percorribili dell'adeguamento del sistema domestico al diritto europeo. - 4. Considerazioni conclusive: la necessaria rifondazione del sistema punitivo tributario.

Ne bis in idem "europeo" e sistema sanzionatorio tributario: devastante "tsunami" o vento che spazza le nuvole? / Flora, Giovanni. - In: RASSEGNA TRIBUTARIA. - ISSN 1590-749X. - STAMPA. - (2016), pp. 1001-1011.

Ne bis in idem "europeo" e sistema sanzionatorio tributario: devastante "tsunami" o vento che spazza le nuvole?

FLORA, GIOVANNI
2016

Abstract

La tradizionale ripartizione fra illeciti e sanzioni penali, da un lato, e illeciti e sanzioni amministrative dall'altro è caratterizzata, nel nostro ordinamento, dalla concezione formale che l'illecito si contraddistingua per il tipo di sanzione che vi è riconnessa. Ma questo scenario è stato ormai da tempo superato dalla nozione "sostanziale" elaborata a livello europeo di "materia penale" e di sanzione penale. Il diritto dell'Unione europea doveva necessariamente far leva su una concezione che avesse riguardo alla natura ed alla funzione sostanziale della sanzione, qualificando come penale anche quella formalmente amministrativa, ma avente una carica fortemente afflittiva ed una efficacia non meramente risarcitorio/riparatoria, bensì eminentemente preventiva e repressiva. Le conseguenze, sia sul piano teorico dell'assetto dei criteri di ripartizione, sia sul piano pratico-applicativo di una duplice sanzione di analoga efficacia afflittiva e di analoga funzione dissuasivo-preventiva, sono sicuramente molto importanti. [abstract tratto dalla rivista] Sommario: 1. Considerazioni introduttive: alla ricerca di un soddisfacente, credibile criterio di riparto tra sanzioni amministrative e sanzioni penali tributarie. - 2. L'irrompere della nozione euro-unitaria di sanzione penale e le sue conseguenze. - 3. Le premesse e le vie percorribili dell'adeguamento del sistema domestico al diritto europeo. - 4. Considerazioni conclusive: la necessaria rifondazione del sistema punitivo tributario.
2016
1001
1011
Flora, Giovanni
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificatore per citare o creare un link a questa risorsa: https://hdl.handle.net/2158/1084267
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact