A meno di due anni dalla sentenza 346/1998, la Corte Costituzionale è chiamata di nuovo a pronunciarsi sulla disciplina delle notificazioni a mezzo del servizio postale. Con l'ordinanza in epigrafe, infatti, la Corte di Cassazione prende le distanze dal proprio indirizzo secondo cui, nel quadro della disciplina delle notificazioni a mezzo del servizio postale risultante dall'art. 149 c.p.c. e dalla l. 890/1982, i ritardi postali devono essere posti sempre a carico della parte notificante, anche quando non possa esserle rimproverato alcun difetto di negligenza, come è accaduto nella fattispecie che ha dato luogo alla questione di legittimità di cui all'ordinanza in commento. Tra gli ordinamenti stranieri, la svolta trova significative consonanze con gli orientamenti della Corte Costituzionale tedesca, che l' A. richiama. In assenza di una norma di rimessione in termini estesa al potere d'impugnare, per evitare di addossare al notificante il rischio connesso alla mancata o tardiva consegna dell'atto da parte dell'agente postale, l' A. riferisce su alcuni rimedi proposti e auspica che la Corte Costituzionale consolidi la propria sensibilità verso la rilevanza degli impedimenti di fatto all'esercizio dei poteri processuali, sotto il profilo della violazione del diritto di azione e del diritto di difesa.

LE NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA DI NUOVO AL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE / R. CAPONI. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (2000), pp. 2514-2516.

LE NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA DI NUOVO AL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

CAPONI, REMO
2000

Abstract

A meno di due anni dalla sentenza 346/1998, la Corte Costituzionale è chiamata di nuovo a pronunciarsi sulla disciplina delle notificazioni a mezzo del servizio postale. Con l'ordinanza in epigrafe, infatti, la Corte di Cassazione prende le distanze dal proprio indirizzo secondo cui, nel quadro della disciplina delle notificazioni a mezzo del servizio postale risultante dall'art. 149 c.p.c. e dalla l. 890/1982, i ritardi postali devono essere posti sempre a carico della parte notificante, anche quando non possa esserle rimproverato alcun difetto di negligenza, come è accaduto nella fattispecie che ha dato luogo alla questione di legittimità di cui all'ordinanza in commento. Tra gli ordinamenti stranieri, la svolta trova significative consonanze con gli orientamenti della Corte Costituzionale tedesca, che l' A. richiama. In assenza di una norma di rimessione in termini estesa al potere d'impugnare, per evitare di addossare al notificante il rischio connesso alla mancata o tardiva consegna dell'atto da parte dell'agente postale, l' A. riferisce su alcuni rimedi proposti e auspica che la Corte Costituzionale consolidi la propria sensibilità verso la rilevanza degli impedimenti di fatto all'esercizio dei poteri processuali, sotto il profilo della violazione del diritto di azione e del diritto di difesa.
2000
R. CAPONI
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