La sentenza annotata è conforme all'orientamento delle pronunce più recenti della Suprema Corte, secondo cui spetta al contumace l'onere di provare la mancata conoscenza del processo per nullità della citazione o della sua notificazione di cui all'art. 292 c.p.c.. L' A. esamina la questione e sostiene che questa conclusione è conforme non solo alla lettera dell'art. 327 comma 2 c.p.c., ma anche al principio che la prova della causa non imputabile deve essere data dalla parte che la invoca. L' A. rileva che la Corte ha indicato che è sufficiente che l'interessato offra la prova di circostanze di fatto dalla quali si possa desumere il difetto anteriore di conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data. Nel caso di specie, trattandosi di persona giuridica, la prova della conoscenza del processo in tempo utile, da parte del soggetto succeduto all'organo rappresentativo della persona giuridica, non è stata ritenuta sufficiente poiché la regola della conoscenza va riferita, impersonalmente, al suddetto organo e non ai singoli soggetti che si sono succeduti nell'ufficio. Due le ulteriori precisazioni che l' A. espone: se la conoscenza della sentenza è provocata dalla sua notificazione, eseguita trascorso un anno dalla pubblicazione, la notificazione non produce la decorrenza del termine breve (trenta, sessanta giorni), ma del termine lungo (un anno); fuori dai casi previsti dall'art. 327 comma 2 c.p.c., trascorso l'anno dalla pubblicazione senza che l'impugnazione sia stata proposta, la sentenza passa in giudicato, anche se prima del decorso del termine lungo la sentenza venga notificata e non sia ancora decorso il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c..
IN TEMA DI IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL CONTUMACE INVOLONTARIO / R. CAPONI. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (2000), pp. 2869-2871.
IN TEMA DI IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL CONTUMACE INVOLONTARIO
CAPONI, REMO
2000
Abstract
La sentenza annotata è conforme all'orientamento delle pronunce più recenti della Suprema Corte, secondo cui spetta al contumace l'onere di provare la mancata conoscenza del processo per nullità della citazione o della sua notificazione di cui all'art. 292 c.p.c.. L' A. esamina la questione e sostiene che questa conclusione è conforme non solo alla lettera dell'art. 327 comma 2 c.p.c., ma anche al principio che la prova della causa non imputabile deve essere data dalla parte che la invoca. L' A. rileva che la Corte ha indicato che è sufficiente che l'interessato offra la prova di circostanze di fatto dalla quali si possa desumere il difetto anteriore di conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data. Nel caso di specie, trattandosi di persona giuridica, la prova della conoscenza del processo in tempo utile, da parte del soggetto succeduto all'organo rappresentativo della persona giuridica, non è stata ritenuta sufficiente poiché la regola della conoscenza va riferita, impersonalmente, al suddetto organo e non ai singoli soggetti che si sono succeduti nell'ufficio. Due le ulteriori precisazioni che l' A. espone: se la conoscenza della sentenza è provocata dalla sua notificazione, eseguita trascorso un anno dalla pubblicazione, la notificazione non produce la decorrenza del termine breve (trenta, sessanta giorni), ma del termine lungo (un anno); fuori dai casi previsti dall'art. 327 comma 2 c.p.c., trascorso l'anno dalla pubblicazione senza che l'impugnazione sia stata proposta, la sentenza passa in giudicato, anche se prima del decorso del termine lungo la sentenza venga notificata e non sia ancora decorso il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c..I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.