La sentenza della Cassazione a Sezioni unite n. 18287/2018 sull’assegno di divorzio sollecita la riflessione sulla validità, quasi sempre esclusa dalla giurisprudenza, degli accordi prematrimoniali e di quelli conclusi a seguito della crisi coniugale e in previsione del divorzio. Si afferma nella pronuncia che i diritti rilevanti in materia hanno una «natura prevalentemente disponibile » e si argomenta, in chiave costituzionale, la doppia funzione dell’assegno divorzile. Una funzione non più esclusivamente assistenziale, ma anche perequativo-compensativa. Queste due novità, se correlate allo spazio che la disciplina legislativa riconosce all’autonomia contrattuale dei coniugi (e dei nubendi), inducono a sostenere la validità e l’efficacia sia degli accordi in vista del divorzio che di quelli prematrimoniali. Ciò senza far arretrare la tutela che l’ordinamento ha riservato al coniuge economicamente più debole. Il saggio dimostra, sulla scia di altri ordinamenti europei e dei più recenti sudi dottrinali, la compatibilità della disciplinata italiana della crisi coniugale con gli accordi prematrimoniali e con gli accordi conclusi durante la separazione e il divorzio. In saggio poterebbe influenzare il legislatore a intervenire con una normativa che regoli tali accordi, superando così certe resistenze giurisprudenziali in assonanza con la normativa europea, anche di soft low. The sentence of the Cassation to joint sections n. 18287/2018 on the divorce allowance solicits the reflection on the validity, almost always excluded from the jurisprudence, of premarital agreements and those concluded following the conjugal crisis and in anticipation of divorce. It is stated in the ruling that the relevant rights in the matter have a "prevalently available nature" and, in a constitutional key, the double function of the divorce allowance is argued. A function that is no longer exclusively assistance, but also equalization-compensatory. These two novelties, if related to the space that the legislative discipline recognizes the contractual autonomy of spouses (and nubendi), induce to support the validity and effectiveness of both the agreements in view of divorce and premarital ones. This without backing the protection that the legal system has reserved for the economically weaker spouse.In essay it could influence the legislator to intervene with legislation that regulates such agreements, thus overcoming certain jurisprudential resistances in assonance with European legislation, even of soft low.

Accordi in funzione del divorzio tra autonomia e limiti / Antonio Gorgoni. - In: PERSONA E MERCATO. - ISSN 2239-8570. - STAMPA. - (2018), pp. 236-257.

Accordi in funzione del divorzio tra autonomia e limiti.

Antonio Gorgoni
2018

Abstract

La sentenza della Cassazione a Sezioni unite n. 18287/2018 sull’assegno di divorzio sollecita la riflessione sulla validità, quasi sempre esclusa dalla giurisprudenza, degli accordi prematrimoniali e di quelli conclusi a seguito della crisi coniugale e in previsione del divorzio. Si afferma nella pronuncia che i diritti rilevanti in materia hanno una «natura prevalentemente disponibile » e si argomenta, in chiave costituzionale, la doppia funzione dell’assegno divorzile. Una funzione non più esclusivamente assistenziale, ma anche perequativo-compensativa. Queste due novità, se correlate allo spazio che la disciplina legislativa riconosce all’autonomia contrattuale dei coniugi (e dei nubendi), inducono a sostenere la validità e l’efficacia sia degli accordi in vista del divorzio che di quelli prematrimoniali. Ciò senza far arretrare la tutela che l’ordinamento ha riservato al coniuge economicamente più debole. Il saggio dimostra, sulla scia di altri ordinamenti europei e dei più recenti sudi dottrinali, la compatibilità della disciplinata italiana della crisi coniugale con gli accordi prematrimoniali e con gli accordi conclusi durante la separazione e il divorzio. In saggio poterebbe influenzare il legislatore a intervenire con una normativa che regoli tali accordi, superando così certe resistenze giurisprudenziali in assonanza con la normativa europea, anche di soft low. The sentence of the Cassation to joint sections n. 18287/2018 on the divorce allowance solicits the reflection on the validity, almost always excluded from the jurisprudence, of premarital agreements and those concluded following the conjugal crisis and in anticipation of divorce. It is stated in the ruling that the relevant rights in the matter have a "prevalently available nature" and, in a constitutional key, the double function of the divorce allowance is argued. A function that is no longer exclusively assistance, but also equalization-compensatory. These two novelties, if related to the space that the legislative discipline recognizes the contractual autonomy of spouses (and nubendi), induce to support the validity and effectiveness of both the agreements in view of divorce and premarital ones. This without backing the protection that the legal system has reserved for the economically weaker spouse.In essay it could influence the legislator to intervene with legislation that regulates such agreements, thus overcoming certain jurisprudential resistances in assonance with European legislation, even of soft low.
2018
236
257
Goal 3: Good health and well-being for people
Antonio Gorgoni
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