Nel commento all’art. 95, che disciplina la formazione del progetto di stato passivo e l’udienza di verifica, l’A. fa emergere l’idea di fondo che la riforma del 2006 ha coltivato per l’accertamento di tutti i crediti (compresi quelli muniti di diritti di prelazione e quelli prededucibili, contestati per collocazione e ammontare), e di tutti i diritti reali o personali, mobiliari o immobiliari, vantati nei confronti del fallito: ovvero quella di sostituire la formazione dello stato passivo ad opera del giudice, con la collaborazione del curatore in veste di ausiliare, con un processo vero e proprio, in cui al giudice è restituita la sua funzione di soggetto terzo e imparziale, e al curatore quello di parte del procedimento, chiamato a sollevare le eccezioni in senso stretto senza possibilità di recupero, in caso di errore, ad opera di un rilievo ad opera dell’ufficio. Nel commento all’art. 96 l’A. analizza le diverse tipologie di provvedimenti che possono essere resi dal giudice, per concludere ricostruendo la natura del procedimento alla luce della negazione esplicita dell’equivalenza tra accertamento del passivo fallimentare e accertamento dell’esistenza del credito, e infine soffermarsi sulla questione dell’efficacia dell’accertamento dei diritti che i terzi vantano sui beni immobili e mobili in possesso del fallito, nel rapporto con l’art. 619 c.p.c. Infine, nel commento all’art. 97, l’A. tratta della comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo, individuando destinatari, contenuto, effetti e modalità della comunicazione.
La verifica dei crediti nel fallimento: commento agli artt. 95-97 l. fall / ilaria pagni. - STAMPA. - (2015), pp. 1179-1216.
La verifica dei crediti nel fallimento: commento agli artt. 95-97 l. fall.
ilaria pagni
2015
Abstract
Nel commento all’art. 95, che disciplina la formazione del progetto di stato passivo e l’udienza di verifica, l’A. fa emergere l’idea di fondo che la riforma del 2006 ha coltivato per l’accertamento di tutti i crediti (compresi quelli muniti di diritti di prelazione e quelli prededucibili, contestati per collocazione e ammontare), e di tutti i diritti reali o personali, mobiliari o immobiliari, vantati nei confronti del fallito: ovvero quella di sostituire la formazione dello stato passivo ad opera del giudice, con la collaborazione del curatore in veste di ausiliare, con un processo vero e proprio, in cui al giudice è restituita la sua funzione di soggetto terzo e imparziale, e al curatore quello di parte del procedimento, chiamato a sollevare le eccezioni in senso stretto senza possibilità di recupero, in caso di errore, ad opera di un rilievo ad opera dell’ufficio. Nel commento all’art. 96 l’A. analizza le diverse tipologie di provvedimenti che possono essere resi dal giudice, per concludere ricostruendo la natura del procedimento alla luce della negazione esplicita dell’equivalenza tra accertamento del passivo fallimentare e accertamento dell’esistenza del credito, e infine soffermarsi sulla questione dell’efficacia dell’accertamento dei diritti che i terzi vantano sui beni immobili e mobili in possesso del fallito, nel rapporto con l’art. 619 c.p.c. Infine, nel commento all’art. 97, l’A. tratta della comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo, individuando destinatari, contenuto, effetti e modalità della comunicazione.File | Dimensione | Formato | |
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Sub artt. 95-97 l. fall., Commentario Lo Cascio, 2015.pdf
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