1. Premessa. - 2. I (difficili) problemi di coordinamento dell’ordinanza genovese con la lettera della Commissione che lasciava alle autorità nazionali il compito di applicare il diritto antitrust a gran parte delle n.b.u. e con i conseguenti prov-vedimenti della Banca d’Italia. - 3. Il problema delle conseguenze dell’illegittimità concorrenziale sui contratti stipulati dalla clientela deve essere risolto in base alle legislazioni nazionali: conseguente (prevedibile) inutilità dell’ordinanza di remis-sione. - 4. Ulteriori questioni sollevate dall’ordinanza: l’applicazione del diritto antitrust alle pattuizioni attributive di un potere di modifica unilaterale del conte-nuto del contratto. - 5. Impostazione dei termini del problema: il ius variandi è senz’altro concorrenzialmente illegittimo quando viene esercitato per uniformare il livello generale dei tassi; è invece di più difficile valutazione quando non risulta esercitato a questi fini. - 6. Possibili argomentazioni del carattere anticoncorrenzia-le del ius variandi: A) il ius variandi come fattore di ostacolo alla comparabilità delle offerte delle banche (critica); B) il ius variandi come deroga ai princìpi del codice civile (critica e reimpostazione del problema). - 7. Il potere di modificare elementi del contratto può riflettere l’esigenza di adattare il contenuto del rapporto ai mutamenti della situazione del mercato: e perciò può essere coerente (ed anzi funzionale) ai princìpi di un sistema competitivo. - 8. Opportunità di valorizzare i princìpi di concorrenzialità per sanzionare gli atti abusivi di esercizio del ius va-riandi non tanto in base alla legge antitrust, quanto in virtù dei princìpi generali di correttezza e buona fede. - 9. Individuazione di alcune ipotesi in cui l’esercizio del ius variandi può ostacolare il funzionamento di una efficiente competizione sul mercato bancario: A) la sistematica variazione in peius e mai in melius delle con-dizioni del rapporto; B) la disparità di trattamento fra “nuova” e “vecchia” cliente-la”; C) variazioni attuate per compensare inefficienze nella gestione della banca; D) aumento del fido fondato sulla solvibilità del fideiussore e non preceduto da una adeguata verifica delle prospettive di solvibilità del debitore principale.

Osservazioni su norme bancarie uniformi, diritto antitrust e clausole di modifica unilaterale del rapporto / D. SARTI. - In: BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO. - ISSN 0390-9522. - STAMPA. - (1998), pp. 103-121.

Osservazioni su norme bancarie uniformi, diritto antitrust e clausole di modifica unilaterale del rapporto

SARTI, DAVIDE
1998

Abstract

1. Premessa. - 2. I (difficili) problemi di coordinamento dell’ordinanza genovese con la lettera della Commissione che lasciava alle autorità nazionali il compito di applicare il diritto antitrust a gran parte delle n.b.u. e con i conseguenti prov-vedimenti della Banca d’Italia. - 3. Il problema delle conseguenze dell’illegittimità concorrenziale sui contratti stipulati dalla clientela deve essere risolto in base alle legislazioni nazionali: conseguente (prevedibile) inutilità dell’ordinanza di remis-sione. - 4. Ulteriori questioni sollevate dall’ordinanza: l’applicazione del diritto antitrust alle pattuizioni attributive di un potere di modifica unilaterale del conte-nuto del contratto. - 5. Impostazione dei termini del problema: il ius variandi è senz’altro concorrenzialmente illegittimo quando viene esercitato per uniformare il livello generale dei tassi; è invece di più difficile valutazione quando non risulta esercitato a questi fini. - 6. Possibili argomentazioni del carattere anticoncorrenzia-le del ius variandi: A) il ius variandi come fattore di ostacolo alla comparabilità delle offerte delle banche (critica); B) il ius variandi come deroga ai princìpi del codice civile (critica e reimpostazione del problema). - 7. Il potere di modificare elementi del contratto può riflettere l’esigenza di adattare il contenuto del rapporto ai mutamenti della situazione del mercato: e perciò può essere coerente (ed anzi funzionale) ai princìpi di un sistema competitivo. - 8. Opportunità di valorizzare i princìpi di concorrenzialità per sanzionare gli atti abusivi di esercizio del ius va-riandi non tanto in base alla legge antitrust, quanto in virtù dei princìpi generali di correttezza e buona fede. - 9. Individuazione di alcune ipotesi in cui l’esercizio del ius variandi può ostacolare il funzionamento di una efficiente competizione sul mercato bancario: A) la sistematica variazione in peius e mai in melius delle con-dizioni del rapporto; B) la disparità di trattamento fra “nuova” e “vecchia” cliente-la”; C) variazioni attuate per compensare inefficienze nella gestione della banca; D) aumento del fido fondato sulla solvibilità del fideiussore e non preceduto da una adeguata verifica delle prospettive di solvibilità del debitore principale.
1998
D. SARTI
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