Il contributo analizza il principio dell’al di là del ragionevole dubbio, inserito al primo comma dell’art. 533 dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46. L’indagine relativa alle origini della disposizione procede lungo tre direttrici parallele. Anzitutto, vengono valutate le ascendenze d’oltreoceano, giacché, dagli anni Settanta, sull’onda della giurisprudenza della Corte Suprema, proprio i sistemi nordamericani hanno costituito la culla del principio beyond any reasonable doubt. Il lavoro, peraltro, giunge a ritenere profondamente diverso il significato del principio, una volta inserito nel contesto del nostro ordinamento processuale. In secondo luogo, viene esaminato quel movimento di pensiero, tutto interno al sistema nostrano, che rinviene le proprie scaturigini nelle conquiste della moderna epistemologia processuale ed ha avuto come fecondo banco di sperimentazione il tema della prova del rapporto di causalità. Si deve alle Sezioni unite penali della Cassazione, con la sentenza Franzese del 2002, un potente richiamo al principio del ragionevole dubbio che ha sensibilizzato sempre più gli operatori rispetto alla tutela della presunzione di innocenza. La sentenza viene esaminata nelle sue motivazioni remote e prossime e nei profondi effetti sistematici che ha prodotto nel nostro ordinamento. Infine, viene colta una terza direttrice. Nei tessuti della legge n. 46 del 2006, che ha eliminato quasi in toto la facoltà del pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento, vi è stata la volontà di rafforzare la presunzione di innocenza e di eliminare ogni massimalismo nella interpretazione del principio di parità tra le parti. In un simile quadro, si è inserito con perfetta coerenza sistematica la codificazione del principio del ragionevole dubbio.

Al di là del ragionevole dubbio / C. CONTI. - STAMPA. - (2006), pp. 86-117.

Al di là del ragionevole dubbio

CONTI, CARLOTTA
2006

Abstract

Il contributo analizza il principio dell’al di là del ragionevole dubbio, inserito al primo comma dell’art. 533 dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46. L’indagine relativa alle origini della disposizione procede lungo tre direttrici parallele. Anzitutto, vengono valutate le ascendenze d’oltreoceano, giacché, dagli anni Settanta, sull’onda della giurisprudenza della Corte Suprema, proprio i sistemi nordamericani hanno costituito la culla del principio beyond any reasonable doubt. Il lavoro, peraltro, giunge a ritenere profondamente diverso il significato del principio, una volta inserito nel contesto del nostro ordinamento processuale. In secondo luogo, viene esaminato quel movimento di pensiero, tutto interno al sistema nostrano, che rinviene le proprie scaturigini nelle conquiste della moderna epistemologia processuale ed ha avuto come fecondo banco di sperimentazione il tema della prova del rapporto di causalità. Si deve alle Sezioni unite penali della Cassazione, con la sentenza Franzese del 2002, un potente richiamo al principio del ragionevole dubbio che ha sensibilizzato sempre più gli operatori rispetto alla tutela della presunzione di innocenza. La sentenza viene esaminata nelle sue motivazioni remote e prossime e nei profondi effetti sistematici che ha prodotto nel nostro ordinamento. Infine, viene colta una terza direttrice. Nei tessuti della legge n. 46 del 2006, che ha eliminato quasi in toto la facoltà del pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento, vi è stata la volontà di rafforzare la presunzione di innocenza e di eliminare ogni massimalismo nella interpretazione del principio di parità tra le parti. In un simile quadro, si è inserito con perfetta coerenza sistematica la codificazione del principio del ragionevole dubbio.
2006
9788821723445
Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio
86
117
C. CONTI
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