L’Autore rileva come le linee guida hanno ormai assunto, a seconda dell’ambito di riferimento , significati diversi, ove più che regole di comportamento sono da intendere con il significato di indicazioni a "vantaggio della possibilità di raffronto di dati, della ripetibilità, della garanzia di un criterio operativo minimale armonico che ha funzione di indicazione operativa di base". Segnala che l’ambito della Polizza Privata Infortuni attiene ad attività non facile, complessa, che presuppone competenze e conoscenze le più svariate e precise in ambito giuridico-contrattuale, etiopatogenetico, clinico e medico-legale, evidenziando la centralità e la priorità delle competenze di cui all'inderogabile necessità di una preparazione specialistica in Medicina Legale e delle Assicurazioni, tenuto conto che bisogna, sempre e comunque, riferirsi alle norme che regolano il contratto di assicurazione, cioè a quanto statuito nel Codice Civile, al capo XX (dell'assicurazione), ed alla Sez. I (disposizioni generali artt. n. 1882-1903) ed in specie alla Sez. II (dell'assicurazione contro i danni, artt. n. 1904-1918). Al fine di delineare una nuova frontiera, ricorda come alla base della Polizza Privata Infortuni vi sia un accordo privato fra due parti (assicurazione/assicurato) ove il "bene che si assicura" può ben avere nuove ed originali delimitazioni rispetto a quanto avviene: l'eventuale riferimento al danno biologico è ritenuta solo una questione di volontà contrattuale, nell'ottica di una diversa e nuova visione della tutela, quale riscontrabile in altre nazioni, tipo Inghilterra e Germania, ove esistono le Polizze-Danno, nonchè di una nuova convergenza del rapporto contrattuale verso unitarie concettualità, tanto definitorie che applicative della modalità riparativa del danno alla persona. Infine viene affrontato il tema dei fattori concausali a base dell'evento infortunio con riferimento all'innalzamento della vita media e quindi anche dell'età assicurabile, ritenendo che "un fisiologico deterioramento fisico legato all'età” non possa più essere inteso quale concausa di lesioni, a fronte di una corretta e puntuale analisi clinica e medico-legale dell'evento lesivo, in tutti i sui aspetti, che altro non è che l'analisi della possibile derivazione etiologica da esso di un fatto dannoso finale. Nella specie l’Autore ricorda come non qualsiasi antecedente patologico, bensì solo quelli che per intrinseca intensità, per caratteristiche e tipologia hanno svolto un ruolo indispensabile nella produzione della lesione, sono da considerare concause idonee a rendere inoperante la garanzia.

LINEE GUIDA PER UNA NUOVA POLIZZA INFORTUNI / A.BONELLI. - In: DIRITTO ED ECONOMIA DELL'ASSICURAZIONE. - ISSN 1125-9302. - STAMPA. - XLVI:(2004), pp. 101-110.

LINEE GUIDA PER UNA NUOVA POLIZZA INFORTUNI

BONELLI, AURELIO
2004

Abstract

L’Autore rileva come le linee guida hanno ormai assunto, a seconda dell’ambito di riferimento , significati diversi, ove più che regole di comportamento sono da intendere con il significato di indicazioni a "vantaggio della possibilità di raffronto di dati, della ripetibilità, della garanzia di un criterio operativo minimale armonico che ha funzione di indicazione operativa di base". Segnala che l’ambito della Polizza Privata Infortuni attiene ad attività non facile, complessa, che presuppone competenze e conoscenze le più svariate e precise in ambito giuridico-contrattuale, etiopatogenetico, clinico e medico-legale, evidenziando la centralità e la priorità delle competenze di cui all'inderogabile necessità di una preparazione specialistica in Medicina Legale e delle Assicurazioni, tenuto conto che bisogna, sempre e comunque, riferirsi alle norme che regolano il contratto di assicurazione, cioè a quanto statuito nel Codice Civile, al capo XX (dell'assicurazione), ed alla Sez. I (disposizioni generali artt. n. 1882-1903) ed in specie alla Sez. II (dell'assicurazione contro i danni, artt. n. 1904-1918). Al fine di delineare una nuova frontiera, ricorda come alla base della Polizza Privata Infortuni vi sia un accordo privato fra due parti (assicurazione/assicurato) ove il "bene che si assicura" può ben avere nuove ed originali delimitazioni rispetto a quanto avviene: l'eventuale riferimento al danno biologico è ritenuta solo una questione di volontà contrattuale, nell'ottica di una diversa e nuova visione della tutela, quale riscontrabile in altre nazioni, tipo Inghilterra e Germania, ove esistono le Polizze-Danno, nonchè di una nuova convergenza del rapporto contrattuale verso unitarie concettualità, tanto definitorie che applicative della modalità riparativa del danno alla persona. Infine viene affrontato il tema dei fattori concausali a base dell'evento infortunio con riferimento all'innalzamento della vita media e quindi anche dell'età assicurabile, ritenendo che "un fisiologico deterioramento fisico legato all'età” non possa più essere inteso quale concausa di lesioni, a fronte di una corretta e puntuale analisi clinica e medico-legale dell'evento lesivo, in tutti i sui aspetti, che altro non è che l'analisi della possibile derivazione etiologica da esso di un fatto dannoso finale. Nella specie l’Autore ricorda come non qualsiasi antecedente patologico, bensì solo quelli che per intrinseca intensità, per caratteristiche e tipologia hanno svolto un ruolo indispensabile nella produzione della lesione, sono da considerare concause idonee a rendere inoperante la garanzia.
2004
XLVI
101
110
A.BONELLI
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