La modifica apportata dalla legge n. 80 del 2005 all'art. 669 quinquies c.p.c. rende espressamente ammissibile la domanda di tutela cautelare anche se la controversia è devoluta ad un arbitro irrituale e così risolve in via generale un problema discusso, già risolto in senso positivo dall'art. 35, comma 5, d.lg. n. 5 del 2003 riguardo all'arbitrato societario. Con le modifiche dell'art. 669 octies c.p.c. i provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c., gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché i provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'art.688 c.p.c., non perdono efficacia se la causa di merito non viene instaurata o se si estingue. Nuova è anche la disciplina della revoca e modifica del provvedimento cautelare (art. 669 decies c.p.c.): salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. E' stata inoltre modificata la disciplina del reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c.: il termine di proposizione è di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione (se anteriore). Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PREVISTE DALLA L. 80 DEL 2005. PROVVEDIMENTI CAUTELARI E AZIONI POSSESSORIE / R. CAPONI. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - 6:(2005), pp. 135-140.

LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PREVISTE DALLA L. 80 DEL 2005. PROVVEDIMENTI CAUTELARI E AZIONI POSSESSORIE

CAPONI, REMO
2005

Abstract

La modifica apportata dalla legge n. 80 del 2005 all'art. 669 quinquies c.p.c. rende espressamente ammissibile la domanda di tutela cautelare anche se la controversia è devoluta ad un arbitro irrituale e così risolve in via generale un problema discusso, già risolto in senso positivo dall'art. 35, comma 5, d.lg. n. 5 del 2003 riguardo all'arbitrato societario. Con le modifiche dell'art. 669 octies c.p.c. i provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c., gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché i provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'art.688 c.p.c., non perdono efficacia se la causa di merito non viene instaurata o se si estingue. Nuova è anche la disciplina della revoca e modifica del provvedimento cautelare (art. 669 decies c.p.c.): salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. E' stata inoltre modificata la disciplina del reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c.: il termine di proposizione è di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione (se anteriore). Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.
2005
6
135
140
R. CAPONI
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