La disciplina positiva della trascrizione delle domande giudiziali è espressa nel codice civile dove si prevede che devono essere trascritte, se relative a diritti menzionati all'art. 2643, le domande giudiziali tassativamente indicate all'art. 2652 nei numeri da 1) a 9) e all'art. 2653 nei numeri da 1) a 5). La disciplina è completata dall'art. 2658, secondo cui la trascrizione della domanda giudiziale è svolta dal conservatore dei registri immobiliari sulla base di copia autentica del documento che la contiene, munito della relata di notifica alla controparte, oltre che dell'art. 2668 a tenore del quale la cancellazione della trascrizione e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Si tratta di un istituto sostanziale chiamato a svolgere una funzione tipicamente cautelare come quella di assicurare che la sentenza resa a conclusione del giudizio promosso tramite la domanda trascritta, esplichi i propri effetti contro il terzo avente causa dal convenuto. Si tratta di una tipica funzione conservativa e cioè evitare che la durata del processo vada a danno dell'attore che ha ragione. Il chiarimento svolto in ordine alla struttura e funzione dell'istituto spiega le perplessità che da sempre suscita il profilo di durata della misura che il già richiamato art. 2668 cod. civ. fissa - sempre che non ricorra il consenso delle parti interessate - al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della domanda trascritta. Evidente è infatti il contrasto tra la previsione in esame e le regole attualmente vigenti con riferimento ad istituti che presentano analogia di funzione. In primo luogo, l'art. 669 novies cod. proc. civ. che, con riferimento, al procedimento cautelare generale, stabilisce che la misura cautelare perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stata concessa; in secondo luogo, l'art. 336, comma secondo cod. proc. civ. laddove si prevede che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata con evidente perdita di qualsiasi riferimento al passaggio in giudicato della sentenza. Ma, la disciplina relativa ai tempi della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presenta evidenti profili di incompatibilità soprattutto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa sancito all'art. 24, comma secondo Cost. essendo evidente che la stessa espone il convenuto che ha ragione a danni spesso gravissimi che si producono per il sol fatto dell' avvenuta proposizione della domanda dell'attore, ancorché palesemente infondata o pretestuosa. Non a caso, la giurisprudenza, spesso si è mossa per ovviare alle conseguenze più inique discendenti dal meccanismo di effetti provvisori ricollegati alla mera proposizione della domanda, ammettendo che la cancellazione possa essere disposta anche in via di tutela urgente ex art. 700 cod. proc. civ. almeno nei casi di trascrizione effettuata aldifuori dei casi previsti dalla legge; oppure ammettendo che la cancellazione di domanda giudiziale che si assume illegittimamente eseguita, possa essere chiesta anche in un autonomo giudizio rispetto a quello introdotto con la domanda giudiziale oggetto di trascrizione.

Corte costituzionale e cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali / B. Gambineri. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - fasc. 7-8, parte I:(2003), pp. 1972-1974.

Corte costituzionale e cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali

GAMBINERI, BEATRICE
2003

Abstract

La disciplina positiva della trascrizione delle domande giudiziali è espressa nel codice civile dove si prevede che devono essere trascritte, se relative a diritti menzionati all'art. 2643, le domande giudiziali tassativamente indicate all'art. 2652 nei numeri da 1) a 9) e all'art. 2653 nei numeri da 1) a 5). La disciplina è completata dall'art. 2658, secondo cui la trascrizione della domanda giudiziale è svolta dal conservatore dei registri immobiliari sulla base di copia autentica del documento che la contiene, munito della relata di notifica alla controparte, oltre che dell'art. 2668 a tenore del quale la cancellazione della trascrizione e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Si tratta di un istituto sostanziale chiamato a svolgere una funzione tipicamente cautelare come quella di assicurare che la sentenza resa a conclusione del giudizio promosso tramite la domanda trascritta, esplichi i propri effetti contro il terzo avente causa dal convenuto. Si tratta di una tipica funzione conservativa e cioè evitare che la durata del processo vada a danno dell'attore che ha ragione. Il chiarimento svolto in ordine alla struttura e funzione dell'istituto spiega le perplessità che da sempre suscita il profilo di durata della misura che il già richiamato art. 2668 cod. civ. fissa - sempre che non ricorra il consenso delle parti interessate - al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della domanda trascritta. Evidente è infatti il contrasto tra la previsione in esame e le regole attualmente vigenti con riferimento ad istituti che presentano analogia di funzione. In primo luogo, l'art. 669 novies cod. proc. civ. che, con riferimento, al procedimento cautelare generale, stabilisce che la misura cautelare perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stata concessa; in secondo luogo, l'art. 336, comma secondo cod. proc. civ. laddove si prevede che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata con evidente perdita di qualsiasi riferimento al passaggio in giudicato della sentenza. Ma, la disciplina relativa ai tempi della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presenta evidenti profili di incompatibilità soprattutto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa sancito all'art. 24, comma secondo Cost. essendo evidente che la stessa espone il convenuto che ha ragione a danni spesso gravissimi che si producono per il sol fatto dell' avvenuta proposizione della domanda dell'attore, ancorché palesemente infondata o pretestuosa. Non a caso, la giurisprudenza, spesso si è mossa per ovviare alle conseguenze più inique discendenti dal meccanismo di effetti provvisori ricollegati alla mera proposizione della domanda, ammettendo che la cancellazione possa essere disposta anche in via di tutela urgente ex art. 700 cod. proc. civ. almeno nei casi di trascrizione effettuata aldifuori dei casi previsti dalla legge; oppure ammettendo che la cancellazione di domanda giudiziale che si assume illegittimamente eseguita, possa essere chiesta anche in un autonomo giudizio rispetto a quello introdotto con la domanda giudiziale oggetto di trascrizione.
2003
fasc. 7-8, parte I
1972
1974
B. Gambineri
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