Se la parte appellata in via principale interpone a sua volta appello incidentale nei riguardi di un coappellato rimasto contumace, la giurisprudenza ritiene che la comparsa di risposta contenente l'appello incidentale deve essere notificata ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ. anche alla parte non appellante rimasta contumace, con la precisazione ulteriore che l'omessa notifica di tale comparsa importa non l'inammissibilità del gravame proposto, ma l'obbligo per il giudice di assegnare un termine per la regolarizzazione del contraddittorio. Il principio di sanabilità del vizio di omessa notifica previa fissazione da parte del giudice di un termine per la regolarizzazione del contraddittorio merita di essere condiviso dal momento che costituisce un'applicazione della regola di sanabilità delle nullità formali espressa all'art. 162 cod. proc. civ. Quanto all'obbligo di notifica, si osserva che tra gli atti ed i provvedimenti che devono essere notificati alla parte contumace e che sono tassativamente indicati dall'art. 292 cod. proc. civ., non trova cittadinanza la comparsa di risposta contenente l'appello incidentale. Ma la questione è priva di seria consistenza dal momento che la regola della tassatività, che indubbiamente trova espressione nell'art. 292 cod. proc. civ., non impedisce di ritenere che la comparsa di risposta contenente l'appello incidentale è da assimilare alla comparsa contenente la domanda nuova in quanto si tratta di un atto che incide sulla formazione dell'oggetto del giudizio di secondo grado, determinandone un ampliamento rispetto ai confini già fissati con l'appello principale tramite la enunciazione - ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. - dei motivi specifici di impugnazione. Sicché, se anche il giudice intendesse restare ancorato al dato testuale della disposizione, dovrebbe quantomeno sollevare l'incidente di costituzionalità per violazione degli artt. 3 e 24, comma secondo Cost.

Nota a App. Torino 5 dicembre 2002 / B. Gambineri. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - fasc. 11, parte I:(2003), pp. 2817-2820.

Nota a App. Torino 5 dicembre 2002

GAMBINERI, BEATRICE
2003

Abstract

Se la parte appellata in via principale interpone a sua volta appello incidentale nei riguardi di un coappellato rimasto contumace, la giurisprudenza ritiene che la comparsa di risposta contenente l'appello incidentale deve essere notificata ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ. anche alla parte non appellante rimasta contumace, con la precisazione ulteriore che l'omessa notifica di tale comparsa importa non l'inammissibilità del gravame proposto, ma l'obbligo per il giudice di assegnare un termine per la regolarizzazione del contraddittorio. Il principio di sanabilità del vizio di omessa notifica previa fissazione da parte del giudice di un termine per la regolarizzazione del contraddittorio merita di essere condiviso dal momento che costituisce un'applicazione della regola di sanabilità delle nullità formali espressa all'art. 162 cod. proc. civ. Quanto all'obbligo di notifica, si osserva che tra gli atti ed i provvedimenti che devono essere notificati alla parte contumace e che sono tassativamente indicati dall'art. 292 cod. proc. civ., non trova cittadinanza la comparsa di risposta contenente l'appello incidentale. Ma la questione è priva di seria consistenza dal momento che la regola della tassatività, che indubbiamente trova espressione nell'art. 292 cod. proc. civ., non impedisce di ritenere che la comparsa di risposta contenente l'appello incidentale è da assimilare alla comparsa contenente la domanda nuova in quanto si tratta di un atto che incide sulla formazione dell'oggetto del giudizio di secondo grado, determinandone un ampliamento rispetto ai confini già fissati con l'appello principale tramite la enunciazione - ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. - dei motivi specifici di impugnazione. Sicché, se anche il giudice intendesse restare ancorato al dato testuale della disposizione, dovrebbe quantomeno sollevare l'incidente di costituzionalità per violazione degli artt. 3 e 24, comma secondo Cost.
2003
B. Gambineri
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