Le nullità di protezione - abstract Tra le modifiche di disciplina apportate in sede di redazione del Codice del consumo spicca la nuova rubrica dell’art. 36 che, in luogo della inefficacia - che figurava nell’art. 1469 quinquies - fa riferimento alla “nullità di protezione”. Si richiamano in tal modo le norme generali in materia di nullità del contratto, fornendo una indicazione di disciplina che il riferimento alla generica “inefficacia” non esprimeva. Ma la disposizione segna anche la recezione esplicita, a livello normativo, dei risultati costruttivi cui è pervenuto un ampio dibattito dottrinale nell’arco di circa un quindicennio: pone cioè, accanto alla disciplina generale della nullità, una sua figura “speciale”, qualificata “di protezione”. L’a. si domanda se il legislatore regoli qui “la” nullità di protezione - come modello generale ed astratto per tutte le nullità riconducibili, per la propria ratio, ad un ordine pubblico di protezione - oppure disciplini la nullità delle clausole vessatorie, cioè “una” nullità di protezione . Ripercorre quindi i modelli teorici tradizionali della materia e ne evidenzia, anche alla luce della legislazione speciale di derivazione europea, la inadeguatezza sistematica. Illustra quindi la rilevanza assunta dalla inderogabilità relativa, dalla legittimazione relativa e dal diffondersi della nullità necessariamente parziale. Perviene così a fondare sistematicamente l’affermazione che la nullità sia un trattamento, cioè una disciplina di effetti di un contratto rilevante ancorché qualificato negativamente. Effetti che perciò sono in tutto o in parte non congruenti col regolamento, in tal senso non vincolante, posto dai privati, con una graduazione di disciplina che si articola in ragione della diversa composizione di interessi realizzata dalla norma che prescriva, testualmente o virtualmente, la nullità. Si delinea così un sistema di regole speciali, rispetto alla disciplina generale della nullità, cioè di nullità speciali in ragione della propria ratio di protezione. Esclusane la eccezionalità, tali discipline potranno integrare il trattamento di altre nullità testuali, oppure dar criterio e fondamento alla nullità virtuale di fattispecie omogenee nella ratio. Peraltro, osserva l’a., non vi è coincidenza necessaria tra la funzione protettiva della norma e la applicazione congiunta di tali regole di disciplina. Esse potranno operare anche in modo disgiunto tra loro, pena, in caso contrario, la sostituzione di un nuovo schematismo a quelli tradizionali. azione di nullità. In breve, si tratta di commisurare la disciplina dell’atto nullo alla ratio della singola norma violata, con uno sforzo di concretizzazione cui l’interprete non può sottrarsi ricorrendo a schematismi e semplificazioni astrattizzanti. Quest’ultima considerazione consente di tornare conclusivamente sul quesito posto in premessa, con riferimento all’art. 36 del Codice del consumo: esso non regola un modello unitario, cioè “la” nullità di protezione, bensì, “una” – certamente significativa – disciplina della figura.

Le nullità di protezione / G. Passagnoli. - STAMPA. - (2008), pp. 627-635.

Le nullità di protezione

PASSAGNOLI, GIOVANNI
2008

Abstract

Le nullità di protezione - abstract Tra le modifiche di disciplina apportate in sede di redazione del Codice del consumo spicca la nuova rubrica dell’art. 36 che, in luogo della inefficacia - che figurava nell’art. 1469 quinquies - fa riferimento alla “nullità di protezione”. Si richiamano in tal modo le norme generali in materia di nullità del contratto, fornendo una indicazione di disciplina che il riferimento alla generica “inefficacia” non esprimeva. Ma la disposizione segna anche la recezione esplicita, a livello normativo, dei risultati costruttivi cui è pervenuto un ampio dibattito dottrinale nell’arco di circa un quindicennio: pone cioè, accanto alla disciplina generale della nullità, una sua figura “speciale”, qualificata “di protezione”. L’a. si domanda se il legislatore regoli qui “la” nullità di protezione - come modello generale ed astratto per tutte le nullità riconducibili, per la propria ratio, ad un ordine pubblico di protezione - oppure disciplini la nullità delle clausole vessatorie, cioè “una” nullità di protezione . Ripercorre quindi i modelli teorici tradizionali della materia e ne evidenzia, anche alla luce della legislazione speciale di derivazione europea, la inadeguatezza sistematica. Illustra quindi la rilevanza assunta dalla inderogabilità relativa, dalla legittimazione relativa e dal diffondersi della nullità necessariamente parziale. Perviene così a fondare sistematicamente l’affermazione che la nullità sia un trattamento, cioè una disciplina di effetti di un contratto rilevante ancorché qualificato negativamente. Effetti che perciò sono in tutto o in parte non congruenti col regolamento, in tal senso non vincolante, posto dai privati, con una graduazione di disciplina che si articola in ragione della diversa composizione di interessi realizzata dalla norma che prescriva, testualmente o virtualmente, la nullità. Si delinea così un sistema di regole speciali, rispetto alla disciplina generale della nullità, cioè di nullità speciali in ragione della propria ratio di protezione. Esclusane la eccezionalità, tali discipline potranno integrare il trattamento di altre nullità testuali, oppure dar criterio e fondamento alla nullità virtuale di fattispecie omogenee nella ratio. Peraltro, osserva l’a., non vi è coincidenza necessaria tra la funzione protettiva della norma e la applicazione congiunta di tali regole di disciplina. Esse potranno operare anche in modo disgiunto tra loro, pena, in caso contrario, la sostituzione di un nuovo schematismo a quelli tradizionali. azione di nullità. In breve, si tratta di commisurare la disciplina dell’atto nullo alla ratio della singola norma violata, con uno sforzo di concretizzazione cui l’interprete non può sottrarsi ricorrendo a schematismi e semplificazioni astrattizzanti. Quest’ultima considerazione consente di tornare conclusivamente sul quesito posto in premessa, con riferimento all’art. 36 del Codice del consumo: esso non regola un modello unitario, cioè “la” nullità di protezione, bensì, “una” – certamente significativa – disciplina della figura.
2008
Studi in onore di Davide Messinetti
627
635
G. Passagnoli
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