La funzione economico-giuridica del contratto d’albergo può essere tratta anche dalle previsioni codicistiche alle quali non e` estranea sia la nozione di albergo che il richiamo espresso (art. 1786 c.c.) all’esercizio dell’attività assimilabile all’impresa alberghiera, e ciò non solo come esplicito fondamento della figura regolata (deposito in albergo), ma come ulteriore presupposto fondativo della struttura funzionale del contratto che risponde ad interessi e prestazioni di natura propriamente alberghiera. Il riferimento normativo al termine albergo, inteso quale espressione riassuntiva del contenuto delle relative prestazioni, non e` comunque sufficiente a far ritenere nominato il tipo contrattuale, pur risultando la disciplina del deposito in albergo la manifestazione del tipo presupposto ed adeguato al nomen juris comunque descritto dalla nozione di albergo e di impresa alberghiera. Non vi e` quindi una formalizzazione tipologica della figura in esame, risultando tuttavia nominato un elemento di natura negoziale che delinea implicitamente un modello contrattuale presupposto al sorgere delle obbligazioni tipiche del deposito in albergo. In questo quadro, l’uniformazione del deposito in albergo al relativo contratto, pone un problema di qualificazione giuridica della fattispecie di significativa ricaduta pratica, considerato il rigoroso ordinamento della responsabilità del soggetto che esercita l’impresa alberghiera.

Natura e funzione del contratto alberghiero / F. D'Ettore; D. Marasciulo. - In: CONTRATTO E IMPRESA. - ISSN 1123-5055. - STAMPA. - *:(2008), pp. 417-474.

Natura e funzione del contratto alberghiero

D'ETTORE, FELICE MAURIZIO;
2008

Abstract

La funzione economico-giuridica del contratto d’albergo può essere tratta anche dalle previsioni codicistiche alle quali non e` estranea sia la nozione di albergo che il richiamo espresso (art. 1786 c.c.) all’esercizio dell’attività assimilabile all’impresa alberghiera, e ciò non solo come esplicito fondamento della figura regolata (deposito in albergo), ma come ulteriore presupposto fondativo della struttura funzionale del contratto che risponde ad interessi e prestazioni di natura propriamente alberghiera. Il riferimento normativo al termine albergo, inteso quale espressione riassuntiva del contenuto delle relative prestazioni, non e` comunque sufficiente a far ritenere nominato il tipo contrattuale, pur risultando la disciplina del deposito in albergo la manifestazione del tipo presupposto ed adeguato al nomen juris comunque descritto dalla nozione di albergo e di impresa alberghiera. Non vi e` quindi una formalizzazione tipologica della figura in esame, risultando tuttavia nominato un elemento di natura negoziale che delinea implicitamente un modello contrattuale presupposto al sorgere delle obbligazioni tipiche del deposito in albergo. In questo quadro, l’uniformazione del deposito in albergo al relativo contratto, pone un problema di qualificazione giuridica della fattispecie di significativa ricaduta pratica, considerato il rigoroso ordinamento della responsabilità del soggetto che esercita l’impresa alberghiera.
2008
*
417
474
F. D'Ettore; D. Marasciulo
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