Il contributo si occupa dei rapporti tra la Carta europea dei diritti dell'uomo e il diritto penale interno. Ed infatti, la suddetta Carta rappresenta un importante strumento interpretativo tanto per le Corti nazionali che per quelle sovranazionali. Si valorizza, dunque, una dimensione fortemente giurisprudenziale dei diritti fondamentali i quali assumono così una vita e una fisionomia svincolata dal dato testuale dei documenti in cui sono sanciti venendo a dipendere – quanto alla loro concreta declinazione - dal grado di sviluppo della cultura legale del paese di affermazione. Si sottolinea poi, passando ad una analisi più puntuale dei suddetti diritti, che accanto a principi e norme caratterizzate da una stretta rilevanza penale (quale ad esempio il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole) vi sono diritti di rilievo civile, sociale ed economico che possono, tuttavia, trovare attuazione e tutela penale. Quanto poi al fenomeno della internazionalizzazione, mediante l'ingresso nei trattati e nelle carte costituzionali, dei diritti fondamentali si sottolinea come questi da autolimitazione del potere statuale divengano al contempo eterolimitazione dello stesso. Si rafforzerebbe così la dimensione garantista dell'individuo al di là della sistema interno-statuale. L'internazionalizzazione dei diritti fondamentali produce poi due ulteriori effetti: la nascita dei crimini internazionali e il formarsi di un patrimonio culturale di valori comuni che vanno a costituire la trama essenziale del diritto penale dei paesi dell'UE. Pertanto, muovendo da tali considerazioni e rilievi, la Carta di Nizza non rappresenterebbe un catalogo di diritti e libertà essenziali, ma costituisce, piuttosto, la base per la costruzione di un "diritto penale europeo"; concorre cioè all’individuaizone di una tavola di valori che funge da base di legittimazione sostanziale del diritto penale. Tutto ciò potrà, tuttavia, portare con sé taluni rischi quali la dilatazione dell'area del penalmente rilevante andando a punire anche aggressioni caratterizzate da profili di disvalore ideal-culturale scevre da vere e proprie componenti di dannosità sociale. I principi fondamentali non costituiscono, dunque, criteri di selezione di beni giuridici meritevoli di protezione penale, ma possono divenire la spinta per la dilatazione dell'intervento penale. Si osserva, inoltre, come i diritti fondamentali si prestino – in un’ottica patologica - a strumentalizzazioni che portano all’espansione della tutela penale o addirittura alla realizzazione di abusi e soprafazioni. E' questo l'emblematico caso del diritto alla sicurezza.

European Charter of Fundamental Rights and Criminal Law / F. Palazzo. - STAMPA. - (2008), pp. 3-30.

European Charter of Fundamental Rights and Criminal Law

PALAZZO, FRANCESCO CARLO
2008

Abstract

Il contributo si occupa dei rapporti tra la Carta europea dei diritti dell'uomo e il diritto penale interno. Ed infatti, la suddetta Carta rappresenta un importante strumento interpretativo tanto per le Corti nazionali che per quelle sovranazionali. Si valorizza, dunque, una dimensione fortemente giurisprudenziale dei diritti fondamentali i quali assumono così una vita e una fisionomia svincolata dal dato testuale dei documenti in cui sono sanciti venendo a dipendere – quanto alla loro concreta declinazione - dal grado di sviluppo della cultura legale del paese di affermazione. Si sottolinea poi, passando ad una analisi più puntuale dei suddetti diritti, che accanto a principi e norme caratterizzate da una stretta rilevanza penale (quale ad esempio il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole) vi sono diritti di rilievo civile, sociale ed economico che possono, tuttavia, trovare attuazione e tutela penale. Quanto poi al fenomeno della internazionalizzazione, mediante l'ingresso nei trattati e nelle carte costituzionali, dei diritti fondamentali si sottolinea come questi da autolimitazione del potere statuale divengano al contempo eterolimitazione dello stesso. Si rafforzerebbe così la dimensione garantista dell'individuo al di là della sistema interno-statuale. L'internazionalizzazione dei diritti fondamentali produce poi due ulteriori effetti: la nascita dei crimini internazionali e il formarsi di un patrimonio culturale di valori comuni che vanno a costituire la trama essenziale del diritto penale dei paesi dell'UE. Pertanto, muovendo da tali considerazioni e rilievi, la Carta di Nizza non rappresenterebbe un catalogo di diritti e libertà essenziali, ma costituisce, piuttosto, la base per la costruzione di un "diritto penale europeo"; concorre cioè all’individuaizone di una tavola di valori che funge da base di legittimazione sostanziale del diritto penale. Tutto ciò potrà, tuttavia, portare con sé taluni rischi quali la dilatazione dell'area del penalmente rilevante andando a punire anche aggressioni caratterizzate da profili di disvalore ideal-culturale scevre da vere e proprie componenti di dannosità sociale. I principi fondamentali non costituiscono, dunque, criteri di selezione di beni giuridici meritevoli di protezione penale, ma possono divenire la spinta per la dilatazione dell'intervento penale. Si osserva, inoltre, come i diritti fondamentali si prestino – in un’ottica patologica - a strumentalizzazioni che portano all’espansione della tutela penale o addirittura alla realizzazione di abusi e soprafazioni. E' questo l'emblematico caso del diritto alla sicurezza.
2008
9788813281137
European Cooperation in Penal Matters: Issues and Perspectives
3
30
F. Palazzo
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificatore per citare o creare un link a questa risorsa: https://hdl.handle.net/2158/348568
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact