ABSTRACT Product Placement e direttiva sull’esercizio delle attività televisive 1. Lo scopo della disciplina sul product placement dettata dalla direttiva 2007/65/CE e la definizione della fattispecie. – 2. La disciplina contro la pubblicità occulta ed ingannevole. – 3. Il product placement nei film destinati ad essere prioritariamente diffusi nelle sale cinematografiche. – 4. Segue: la successiva circolazione di queste opere nei circuiti televisivi. – 5. La disciplina della pubblicità radiofonica e televisiva. – 6. Il divieto nei confronti dell’inserimento di prodotti previsto dalla direttiva. – 7. L’ammissibilità del product placement per determinati generi di programmi. – 8. L’ammissibilità del product placement in presenza della sola fornitura gratuita dei beni o servizi da inserire in un programma. – 9. Le prescrizioni che devono rispettare i programmi interessati da operazioni di product placement. In particolare: a) la mancanza di influenza sul contenuto e sulla programmazione e b) l’assenza di un incoraggiamento diretto nei confronti dell’acquisto o della locazione di beni o servizi. – 10. Segue: c) il divieto di dare «indebito rilievo» ai prodotti inseriti in un programma. – 11. La delimitazione della figura del product placement alla luce della direttiva e della disciplina in materia di attività cinematografiche. – 12. L’ultima importante prescrizione che devono rispettare i programmi con inserimento di prodotti: d) i telespettatori devono essere chiaramente informati della presenza di product placement. – 13. Il divieto di inserire nei programmi prodotti dei quali è vietata la pubblicità. Il momento a partire dal quale la disciplina del product placement trova applicazione. – 14. L’accertamento del product placement, ossia del fatto che per l’inserimento di un prodotto in un programma è stato effettuato un pagamento o dato un altro compenso da chi lo fabbrica o distribuisce.

Product Placement e direttiva sull'esercizio delle attività televisive / M. AMMENDOLA. - In: AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO. - ISSN 1720-4259. - STAMPA. - XVII:(2009), pp. 233-256.

Product Placement e direttiva sull'esercizio delle attività televisive

AMMENDOLA, MAURIZIO
2009

Abstract

ABSTRACT Product Placement e direttiva sull’esercizio delle attività televisive 1. Lo scopo della disciplina sul product placement dettata dalla direttiva 2007/65/CE e la definizione della fattispecie. – 2. La disciplina contro la pubblicità occulta ed ingannevole. – 3. Il product placement nei film destinati ad essere prioritariamente diffusi nelle sale cinematografiche. – 4. Segue: la successiva circolazione di queste opere nei circuiti televisivi. – 5. La disciplina della pubblicità radiofonica e televisiva. – 6. Il divieto nei confronti dell’inserimento di prodotti previsto dalla direttiva. – 7. L’ammissibilità del product placement per determinati generi di programmi. – 8. L’ammissibilità del product placement in presenza della sola fornitura gratuita dei beni o servizi da inserire in un programma. – 9. Le prescrizioni che devono rispettare i programmi interessati da operazioni di product placement. In particolare: a) la mancanza di influenza sul contenuto e sulla programmazione e b) l’assenza di un incoraggiamento diretto nei confronti dell’acquisto o della locazione di beni o servizi. – 10. Segue: c) il divieto di dare «indebito rilievo» ai prodotti inseriti in un programma. – 11. La delimitazione della figura del product placement alla luce della direttiva e della disciplina in materia di attività cinematografiche. – 12. L’ultima importante prescrizione che devono rispettare i programmi con inserimento di prodotti: d) i telespettatori devono essere chiaramente informati della presenza di product placement. – 13. Il divieto di inserire nei programmi prodotti dei quali è vietata la pubblicità. Il momento a partire dal quale la disciplina del product placement trova applicazione. – 14. L’accertamento del product placement, ossia del fatto che per l’inserimento di un prodotto in un programma è stato effettuato un pagamento o dato un altro compenso da chi lo fabbrica o distribuisce.
2009
XVII
233
256
M. AMMENDOLA
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