La l. 30 giugno 2009, n. 85 di autorizzazione alla ratifica al Presidente della Repubblica per l’adesione al Trattato di Prüm sulla cooperazione transfrontaliera per la lotta al terrorismo, alla criminalità transnazionale e alla migrazione illegale, colma una lacuna normativa attraverso l’impegno a istituire una banca di profili genetici nella prospettiva di un necessario adeguamento a determinati atti delle istituzioni europee e a specifici accordi internazionali. Inoltre, il Parlamento ha finalmente disciplinato la coazione, per l’espletamento del prelievo di materiale biologico o di accertamenti medici, disposta dall’autorità giudiziaria nei confronti di indagati e imputati liberi e su terze persone dopo circa 13 anni dalla pronuncia di illegittimità costituzionale che ha investito lo svolgimento coattivo della perizia (sent. n. 238 del 1996). La complessità della materia regolata emerge dallo stesso impianto normativo che delinea differenti ambiti di disciplina. Infatti, i primi quattro articoli contengono disposizioni generali relative all’adesione al Trattato di Prüm. La legge si sviluppa inoltre in disposizioni specifiche che delineano la disciplina statica concernente sia l’istituzione di nuovi organismi aventi inedite funzioni, sia la previsione degli organi e delle forme del controllo su tali organismi, sia alcune norme aventi contenuto tecnico-logistico. Infine, la legge disegna la disciplina dinamica della materia, mediante la previsione di determinati canali di alimentazione della banca dati nazionale del DNA, nonché attraverso specifiche modifiche al codice di rito penale in materia di accertamenti tecnici idonei a incidere sulla libertà personale e, infine, dettando disposizioni volte ad attuare la disciplina dello scambio di informazioni e delle altre forme di cooperazione. In ultimo, tra le disposizioni finali, si segnala una norma attinente al controllo sulla cooperazione di polizia: il Ministro dell’Interno è tenuto ad informare ogni anno il c.d. Comitato parlamentare Schengen sullo stato di attuazione del Trattato di Prüm. È agevole notare che dal testo normativo affiorano due profili di criticità. Un primo problema riguarda le disposizioni che disciplinano l’uso della coercizione per effettuare il prelievo di materiale biologico dalla persona che subisce una compressione della propria sfera individuale con riferimento alla libertà personale. La seconda questione attiene all’archiviazione elettronica di dati genetici e, conseguentemente, alla definizione dell’ambito di utilizzazione degli stessi: la persona coinvolta nell’accertamento penale subisce una compressione della propria riservatezza intesa come diritto a controllare le informazioni che riguardano la propria persona. In ultima analisi, si individuano due componenti della sfera personale dell’individuo delle quali l’una è limitata dall’attività di ricerca della prova (accertamenti e rilievi sul corpo o prelievi biologici), mentre l’altra è compromessa dall’utilizzazione degli elementi di prova (archiviazione dei dati genetici).

L'Italia aderisce al Trattato di Prum: disciplinata l'acquisizione e l'utilizzazione probatoria dei profili genetici / P. Felicioni. - In: DIRITTO PENALE E PROCESSO. - ISSN 1591-5611. - STAMPA. - 2:(2009), pp. 6-24.

L'Italia aderisce al Trattato di Prum: disciplinata l'acquisizione e l'utilizzazione probatoria dei profili genetici

FELICIONI, PAOLA
2009

Abstract

La l. 30 giugno 2009, n. 85 di autorizzazione alla ratifica al Presidente della Repubblica per l’adesione al Trattato di Prüm sulla cooperazione transfrontaliera per la lotta al terrorismo, alla criminalità transnazionale e alla migrazione illegale, colma una lacuna normativa attraverso l’impegno a istituire una banca di profili genetici nella prospettiva di un necessario adeguamento a determinati atti delle istituzioni europee e a specifici accordi internazionali. Inoltre, il Parlamento ha finalmente disciplinato la coazione, per l’espletamento del prelievo di materiale biologico o di accertamenti medici, disposta dall’autorità giudiziaria nei confronti di indagati e imputati liberi e su terze persone dopo circa 13 anni dalla pronuncia di illegittimità costituzionale che ha investito lo svolgimento coattivo della perizia (sent. n. 238 del 1996). La complessità della materia regolata emerge dallo stesso impianto normativo che delinea differenti ambiti di disciplina. Infatti, i primi quattro articoli contengono disposizioni generali relative all’adesione al Trattato di Prüm. La legge si sviluppa inoltre in disposizioni specifiche che delineano la disciplina statica concernente sia l’istituzione di nuovi organismi aventi inedite funzioni, sia la previsione degli organi e delle forme del controllo su tali organismi, sia alcune norme aventi contenuto tecnico-logistico. Infine, la legge disegna la disciplina dinamica della materia, mediante la previsione di determinati canali di alimentazione della banca dati nazionale del DNA, nonché attraverso specifiche modifiche al codice di rito penale in materia di accertamenti tecnici idonei a incidere sulla libertà personale e, infine, dettando disposizioni volte ad attuare la disciplina dello scambio di informazioni e delle altre forme di cooperazione. In ultimo, tra le disposizioni finali, si segnala una norma attinente al controllo sulla cooperazione di polizia: il Ministro dell’Interno è tenuto ad informare ogni anno il c.d. Comitato parlamentare Schengen sullo stato di attuazione del Trattato di Prüm. È agevole notare che dal testo normativo affiorano due profili di criticità. Un primo problema riguarda le disposizioni che disciplinano l’uso della coercizione per effettuare il prelievo di materiale biologico dalla persona che subisce una compressione della propria sfera individuale con riferimento alla libertà personale. La seconda questione attiene all’archiviazione elettronica di dati genetici e, conseguentemente, alla definizione dell’ambito di utilizzazione degli stessi: la persona coinvolta nell’accertamento penale subisce una compressione della propria riservatezza intesa come diritto a controllare le informazioni che riguardano la propria persona. In ultima analisi, si individuano due componenti della sfera personale dell’individuo delle quali l’una è limitata dall’attività di ricerca della prova (accertamenti e rilievi sul corpo o prelievi biologici), mentre l’altra è compromessa dall’utilizzazione degli elementi di prova (archiviazione dei dati genetici).
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P. Felicioni
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