La disciplina sostanziale degli aiuti di Stato, stabilita dal TFUE, presenta diverse variabili interpretative e, nel contempo, pone interrogativi di fondo su quali debbano essere le caratteristiche di un aiuto per poterlo considerare compatibile o meno. Il lavoro ricostruisce le concezioni di concorrenza che potrebbero servire allo scopo (concorrenza come libertà, come struttura del mercato, come efficienza allocativa) e verifica gli esiti che da ciascuna di esse deriverebbero circa il carattere anticoncorrenziale o meno degli aiuti. Su tale base vengono ricercati negli orientamenti, non sempre univoci e coerenti, della Commissione e della Corte di giustizia indizi sufficienti a ricostruire il tipo di concorrenza che il divieto di aiuti dovrebbe garantire, in modo da sciogliere così anche le variabili interpretative del Trattato. La conclusione è che una serie di dati, non ultimo la circostanza che la Corte nel valutare le misure di aiuti non applica mai la metodologia normalmente utilizzata per accertare effetti anticoncorrenziali (il concetto di “mercato rilevante”), inducono a ritenere che gli aiuti devono essere considerati di per sé anticoncorrenziali (e ciò corrisponde, del resto, ad una concezione della concorrenza come efficienza allocativa). In conseguenza di ciò, la valutazione, che la Commissione deve effettuare nel consentire misure di aiuto, riguarda la loro compatibilità con quei valori estranei al mercato e diversi dalla concorrenza che possono essere estrapolati dallo stesso Trattato e che devono essere bilanciati con quello della concorrenza.

La tutela della concorrenza mediante il divieto di aiuti di Stato / A. Brancasi. - In: DIRITTO PUBBLICO. - ISSN 1721-8985. - STAMPA. - 1-2:(2010), pp. 195-245.

La tutela della concorrenza mediante il divieto di aiuti di Stato

BRANCASI, ANTONIO
2010

Abstract

La disciplina sostanziale degli aiuti di Stato, stabilita dal TFUE, presenta diverse variabili interpretative e, nel contempo, pone interrogativi di fondo su quali debbano essere le caratteristiche di un aiuto per poterlo considerare compatibile o meno. Il lavoro ricostruisce le concezioni di concorrenza che potrebbero servire allo scopo (concorrenza come libertà, come struttura del mercato, come efficienza allocativa) e verifica gli esiti che da ciascuna di esse deriverebbero circa il carattere anticoncorrenziale o meno degli aiuti. Su tale base vengono ricercati negli orientamenti, non sempre univoci e coerenti, della Commissione e della Corte di giustizia indizi sufficienti a ricostruire il tipo di concorrenza che il divieto di aiuti dovrebbe garantire, in modo da sciogliere così anche le variabili interpretative del Trattato. La conclusione è che una serie di dati, non ultimo la circostanza che la Corte nel valutare le misure di aiuti non applica mai la metodologia normalmente utilizzata per accertare effetti anticoncorrenziali (il concetto di “mercato rilevante”), inducono a ritenere che gli aiuti devono essere considerati di per sé anticoncorrenziali (e ciò corrisponde, del resto, ad una concezione della concorrenza come efficienza allocativa). In conseguenza di ciò, la valutazione, che la Commissione deve effettuare nel consentire misure di aiuto, riguarda la loro compatibilità con quei valori estranei al mercato e diversi dalla concorrenza che possono essere estrapolati dallo stesso Trattato e che devono essere bilanciati con quello della concorrenza.
2010
1-2
195
245
A. Brancasi
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