Sommario: 1. Premessa. – 2. Giusnaturalismo e processo civile. – 3. Dottrina tedesca degli inizi del secolo XIX. – 4. Alleanza con il potere politico. – 5. Ruolo degli orientamenti pubblicistici della scienza processo. – 6. Giusto processo civile. – 7. Nozione di tutela collettiva. – 8. Interessi «superindividuali». – 9. Esperienze italiana e tedesca a confronto. – 10. Condotte immediatamente lesive solo di un bene superindividuale. – 11. Azione delle associazioni. – 12. Attuazione del diritto oggettivo o diritti soggettivi collettivi? – 13. Collettività come soggetto giuridico. – 14. Interessi individuali «omogenei». – 15. Azioni seriali. – 16. Ruolo dell’avvocato e ruolo del giudice. – 17. Canone di proporzionalità. – 18. Osservazioni conclusive. Si insegna agli studenti fin dalla prima lezione di procedura civile il pilastro su cui si erige l’attuale esperienza processuale: la giustificazione del processo civile risiede nel divieto di farsi ragione da sé, nel divieto di autotutela privata. In presenza di tale divieto, sarebbe incompleto un ordinamento che si limitasse ad affermare con una norma di diritto sostanziale la protezione di un interesse umano meritevole di tutela, senza predisporre con una norma processuale rimedi idonei ad attuare il diritto in caso di violazione. Un simile ordinamento non garantirebbe l'attuazione del diritto proprio nel momento in cui questo è più bisognoso di tutela ed affiderebbe la risoluzione dei conflitti di interesse non ai criteri di giustizia ricavati dalle norme giuridiche, ma ai rapporti di forza tra i soggetti . La strumentalità del processo nei confronti del diritto sostanziale è sottoposta ad una vera e propria «prova del fuoco», quando si tratta dell’attuazione giurisdizionale di diritti sociali, riconosciuti come tali dalla legislazione, ma rimasti sulla carta per l’inadempimento dei soggetti obbli-gati. Ciò accade perché le strutture fondamentali della giustizia civile negli stati dell’Europa continentale, dalla legittimazione ad agire in giudizio fino ai limiti soggettivi di efficacia della sentenza, recano ancora oggi notevoli tracce della sua fase di fondazione, che non è tanto quella della seconda me-tà del secolo XIX in Germania, quando il diritto processuale civile conquista la propria autonomia rispetto alle altre branche del diritto . La fase di fonda-zione è piuttosto quella che si svolge in precedenza, sulla base del pensiero giusnaturalista , in cui si costruisce un processo civile idoneo a proteggere il nuovo individuo borghese e la sua libertà economica, in una prospettiva in-dividualistica e frammentata dei rapporti sociali, che entrano nel processo come uno o più rapporti interindividuali. Un processo civile che sarà per lungo tempo difficilmente in grado di ambientare al suo interno controversie che hanno dimensioni collettive, nemmeno quando l’evoluzione della realtà sociale ed economica li presenterà prepotentemente, a partire dalla seconda metà del secolo XIX, alla ribalta della storia . Alla dimostrazione di questo assunto è rivolta la prima parte di que-sto saggio, rivolta alla storia.

Diritti sociali e giustizia civile: eredità storica e prospettive di tutela collettiva / R. Caponi. - In: RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. - ISSN 0392-7229. - STAMPA. - LXIII:(2012), pp. 103-123.

Diritti sociali e giustizia civile: eredità storica e prospettive di tutela collettiva

CAPONI, REMO
2012

Abstract

Sommario: 1. Premessa. – 2. Giusnaturalismo e processo civile. – 3. Dottrina tedesca degli inizi del secolo XIX. – 4. Alleanza con il potere politico. – 5. Ruolo degli orientamenti pubblicistici della scienza processo. – 6. Giusto processo civile. – 7. Nozione di tutela collettiva. – 8. Interessi «superindividuali». – 9. Esperienze italiana e tedesca a confronto. – 10. Condotte immediatamente lesive solo di un bene superindividuale. – 11. Azione delle associazioni. – 12. Attuazione del diritto oggettivo o diritti soggettivi collettivi? – 13. Collettività come soggetto giuridico. – 14. Interessi individuali «omogenei». – 15. Azioni seriali. – 16. Ruolo dell’avvocato e ruolo del giudice. – 17. Canone di proporzionalità. – 18. Osservazioni conclusive. Si insegna agli studenti fin dalla prima lezione di procedura civile il pilastro su cui si erige l’attuale esperienza processuale: la giustificazione del processo civile risiede nel divieto di farsi ragione da sé, nel divieto di autotutela privata. In presenza di tale divieto, sarebbe incompleto un ordinamento che si limitasse ad affermare con una norma di diritto sostanziale la protezione di un interesse umano meritevole di tutela, senza predisporre con una norma processuale rimedi idonei ad attuare il diritto in caso di violazione. Un simile ordinamento non garantirebbe l'attuazione del diritto proprio nel momento in cui questo è più bisognoso di tutela ed affiderebbe la risoluzione dei conflitti di interesse non ai criteri di giustizia ricavati dalle norme giuridiche, ma ai rapporti di forza tra i soggetti . La strumentalità del processo nei confronti del diritto sostanziale è sottoposta ad una vera e propria «prova del fuoco», quando si tratta dell’attuazione giurisdizionale di diritti sociali, riconosciuti come tali dalla legislazione, ma rimasti sulla carta per l’inadempimento dei soggetti obbli-gati. Ciò accade perché le strutture fondamentali della giustizia civile negli stati dell’Europa continentale, dalla legittimazione ad agire in giudizio fino ai limiti soggettivi di efficacia della sentenza, recano ancora oggi notevoli tracce della sua fase di fondazione, che non è tanto quella della seconda me-tà del secolo XIX in Germania, quando il diritto processuale civile conquista la propria autonomia rispetto alle altre branche del diritto . La fase di fonda-zione è piuttosto quella che si svolge in precedenza, sulla base del pensiero giusnaturalista , in cui si costruisce un processo civile idoneo a proteggere il nuovo individuo borghese e la sua libertà economica, in una prospettiva in-dividualistica e frammentata dei rapporti sociali, che entrano nel processo come uno o più rapporti interindividuali. Un processo civile che sarà per lungo tempo difficilmente in grado di ambientare al suo interno controversie che hanno dimensioni collettive, nemmeno quando l’evoluzione della realtà sociale ed economica li presenterà prepotentemente, a partire dalla seconda metà del secolo XIX, alla ribalta della storia . Alla dimostrazione di questo assunto è rivolta la prima parte di que-sto saggio, rivolta alla storia.
2012
LXIII
103
123
R. Caponi
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Utilizza questo identificatore per citare o creare un link a questa risorsa: https://hdl.handle.net/2158/629488
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