Le Sezioni Unite (Cass., S.U., 25.11.2010, n. 27918) si sono pronunciate anche sulla disciplina dell’acquisizione delle dichiarazioni rese da persone residenti all’estero (art. 512 bis c.p.p.), prospettando un’interpretazione restrittiva dei requisiti previsti dalla predetta norma al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio e delle relative eccezioni così come scandite dalla Carta fondamentale e dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo. Le dichiarazioni potranno essere utilizzate, in presenza di riscontri, soltanto se l’esame in contraddittorio delle persone residenti all’estero risulti oggettivamente ed assolutamente impossibile. Al fine di verificare i predetti requisiti, il giudice dovrà curare che la citazione sia effettuata ai sensi dell’art. 727 c.p.p. con modalità tali da assicurare la conoscenza in concreto dell’atto. Inoltre, qualora i dichiaranti non intendano presentarsi al dibattimento si dovrà procedere alla rogatoria cd. «concelebrata», ai sensi dell’art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959.

Le dichiarazioni rese da persone residenti all'estero / C. Conti. - STAMPA. - (2012), pp. 758-761.

Le dichiarazioni rese da persone residenti all'estero

CONTI, CARLOTTA
2012

Abstract

Le Sezioni Unite (Cass., S.U., 25.11.2010, n. 27918) si sono pronunciate anche sulla disciplina dell’acquisizione delle dichiarazioni rese da persone residenti all’estero (art. 512 bis c.p.p.), prospettando un’interpretazione restrittiva dei requisiti previsti dalla predetta norma al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio e delle relative eccezioni così come scandite dalla Carta fondamentale e dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo. Le dichiarazioni potranno essere utilizzate, in presenza di riscontri, soltanto se l’esame in contraddittorio delle persone residenti all’estero risulti oggettivamente ed assolutamente impossibile. Al fine di verificare i predetti requisiti, il giudice dovrà curare che la citazione sia effettuata ai sensi dell’art. 727 c.p.p. con modalità tali da assicurare la conoscenza in concreto dell’atto. Inoltre, qualora i dichiaranti non intendano presentarsi al dibattimento si dovrà procedere alla rogatoria cd. «concelebrata», ai sensi dell’art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959.
2012
9788812000746
Libro dell'anno del diritto 2012
758
761
C. Conti
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