L'articolo esamina il ruolo delle previsioni contrattuali sull'individuazione del luogo di consegna della merce sotto il profilo sostanziale e sulla ricaduta che siffatte previsioni hanno sul versante processuale e, segnatamente, sull'individuazione del foro contrattuale. In particolare l'analisi s'incentra sull'efficacia degli incoterms i quali rappresentano, come noto, previsioni di natura sostanziale dirette a disciplinare la consegna, il passaggio del rischio di perdita della merce ed una serie di spese (trasporto, dazi, assicurazione), e sulla possibilità che tali previsioni siano idonee anche a individuare e radicare la giurisdizione. L'analisi prende le mosse dalla pronuncia della Corte di giust., 9 giugno 2011, C-87/10, e si sviluppa sulle più recenti indicazioni delle giurisprudenza del Giudice europeo. L'analisi riprende i temi critici già individuati e segnalati dall'Autrice all'indomani dell'entrata in vigore del Reg. 44/2001, concernenti l'insufficienza del mero criterio fattuale adottato dalle prime pronunce interpretative rese per la lettura delle nuove previsioni dell'art. 5, n. 1, lett. b), circa l'individuazione del luogo di consegna, costituente titolo giurisdizionale. Il rifiuto della Corte di giustizia di guardare alla normativa sostanziale applicabile al contratto al fine di individuare il luogo di consegna, sostenendo la necessità di offrirne un'interpretazione autonoma ai fini degli scopi del Regolamento in questione, determina una scissione del concetto sostanziale di luogo di consegna rispetto a quello rilevante sul piano processuale, con perdita della certezza del diritto e della prevedibilità del foro ad opera degli operatori del commercio internazionale, costituente uno degli scopi dichiarati del Regolamento. Con la pronuncia Electrosteel in commento, la Corte di giustizia torna a unificare i due concetti quando il luogo di consegna sia indicato contrattualmente dalle parti anche con il semplice richiamo di una norma incoterms.

Ancora sul forum contractus nel Reg. 44/2001: il valore delle previsioni contrattuali e delle clausole d'uso del commercio internazionale nell'individuazione del "luogo di consegna" ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b) / C. Silvestri. - In: INT'L LIS. - ISSN 1594-7955. - STAMPA. - (2011), pp. 127-130.

Ancora sul forum contractus nel Reg. 44/2001: il valore delle previsioni contrattuali e delle clausole d'uso del commercio internazionale nell'individuazione del "luogo di consegna" ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b).

SILVESTRI, CATERINA
2011

Abstract

L'articolo esamina il ruolo delle previsioni contrattuali sull'individuazione del luogo di consegna della merce sotto il profilo sostanziale e sulla ricaduta che siffatte previsioni hanno sul versante processuale e, segnatamente, sull'individuazione del foro contrattuale. In particolare l'analisi s'incentra sull'efficacia degli incoterms i quali rappresentano, come noto, previsioni di natura sostanziale dirette a disciplinare la consegna, il passaggio del rischio di perdita della merce ed una serie di spese (trasporto, dazi, assicurazione), e sulla possibilità che tali previsioni siano idonee anche a individuare e radicare la giurisdizione. L'analisi prende le mosse dalla pronuncia della Corte di giust., 9 giugno 2011, C-87/10, e si sviluppa sulle più recenti indicazioni delle giurisprudenza del Giudice europeo. L'analisi riprende i temi critici già individuati e segnalati dall'Autrice all'indomani dell'entrata in vigore del Reg. 44/2001, concernenti l'insufficienza del mero criterio fattuale adottato dalle prime pronunce interpretative rese per la lettura delle nuove previsioni dell'art. 5, n. 1, lett. b), circa l'individuazione del luogo di consegna, costituente titolo giurisdizionale. Il rifiuto della Corte di giustizia di guardare alla normativa sostanziale applicabile al contratto al fine di individuare il luogo di consegna, sostenendo la necessità di offrirne un'interpretazione autonoma ai fini degli scopi del Regolamento in questione, determina una scissione del concetto sostanziale di luogo di consegna rispetto a quello rilevante sul piano processuale, con perdita della certezza del diritto e della prevedibilità del foro ad opera degli operatori del commercio internazionale, costituente uno degli scopi dichiarati del Regolamento. Con la pronuncia Electrosteel in commento, la Corte di giustizia torna a unificare i due concetti quando il luogo di consegna sia indicato contrattualmente dalle parti anche con il semplice richiamo di una norma incoterms.
2011
127
130
C. Silvestri
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