L’art. 5, n. 3 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, solleva due problemi interpretativi inerenti: a) alla necessità di determinare l’ambito oggettivo di applicazione di suddetta giurisdizione speciale (materia di delitti e quasi-delitti); b) alla individuazione dell’esatta portata del criterio di collegamento giurisdizionale dalla stessa previsto (luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto). L'articolo in questione affronta suddette problematiche con specifico riferimento alle indicazioni della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Il "locus commissi delicti" come criterio di giurisdizione secondo la Convenzione di Bruxelles / C. Silvestri. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (1991), pp. 429-436.

Il "locus commissi delicti" come criterio di giurisdizione secondo la Convenzione di Bruxelles.

SILVESTRI, CATERINA
1991

Abstract

L’art. 5, n. 3 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, solleva due problemi interpretativi inerenti: a) alla necessità di determinare l’ambito oggettivo di applicazione di suddetta giurisdizione speciale (materia di delitti e quasi-delitti); b) alla individuazione dell’esatta portata del criterio di collegamento giurisdizionale dalla stessa previsto (luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto). L'articolo in questione affronta suddette problematiche con specifico riferimento alle indicazioni della giurisprudenza della Corte di giustizia.
1991
429
436
C. Silvestri
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