La possibilità di richiedere, in pendenza del procedimento per la dichiarazione del fallimento, misure cautelari a tutela del patrimonio e dell'impresa, dal contenuto non predeterminato dal legislatore, è indubbiamente una delle novità più interessanti della riforma delle procedure concorsuali del 2006. L'Autore si interroga sull'ammissibilità tanto delle misure che esplichino effetti sulla governance dell'impresa, sul modello dell'art. 2409 c.c., quanto di quei rimedi che, con un’efficacia espressamente limitata alla durata dell'istruttoria fallimentare, consentano di evitare la disgregazione dell'azienda e del patrimonio dell'impresa, fin quando non sia definitivamente accertato se il debitore è insolvente, o soltanto in crisi, e quale sarà la forma di regolazione dei suoi debiti. La problematica viene affrontata anche tenendo conto della modifica dell’art. 182-bis l. fall., intervenuta nel 2010, con l’introduzione, al sesto comma, del deposito del pre-accordo, e di quella più recente con la quale è stata prevista, all’art. 161, sesto comma, la presentazione della domanda di concordato “in bianco”, e perciò un’anticipazione degli effetti protettivi ad un momento in cui la proposta, il piano e la documentazione correlata possono non essere ancora pronti. In questi casi, quando vi siano i margini perché il debitore fruisca delle opportunità sopra indicate, può sussistere, comunque, l’esigenza di dare tempo allo stesso, visto che il termine fissato dal giudice per il completamento della domanda, o per la presentazione dell’accordo di ristrutturazione in luogo dell’annunciato concordato, non è lunghissimo, ed è prorogabile solo in presenza di giustificati motivi. Inoltre, in difetto di tali margini, la nomina di un terzo, di gradimento del Tribunale, in sostituzione dell’organo amministrativo in carica, ottenuta attraverso il rimedio cautelare contemplato nell’art. 15, ottavo comma, l. fall., può facilitare per altra via la concessione di dilazioni e di misure interinali volte ad evitare che, in pendenza dell’istruttoria, l’eventuale aggressione ai singoli beni da parte di questo o quel creditore – non operando il divieto dell’art. 51 l. fall. fino alla dichiarazione di insolvenza - cagioni una disgregazione del patrimonio aziendale e la conseguente diminuzione del valore complessivo dell’impresa.

La tutela cautelare del patrimonio e dell’impresa nell’art. 15 l. fall. alla luce della novità della l. 7 agosto 2012, n. 134 / I.Pagni. - STAMPA. - (2012), pp. 79-100.

La tutela cautelare del patrimonio e dell’impresa nell’art. 15 l. fall. alla luce della novità della l. 7 agosto 2012, n. 134

PAGNI, ILARIA
2012

Abstract

La possibilità di richiedere, in pendenza del procedimento per la dichiarazione del fallimento, misure cautelari a tutela del patrimonio e dell'impresa, dal contenuto non predeterminato dal legislatore, è indubbiamente una delle novità più interessanti della riforma delle procedure concorsuali del 2006. L'Autore si interroga sull'ammissibilità tanto delle misure che esplichino effetti sulla governance dell'impresa, sul modello dell'art. 2409 c.c., quanto di quei rimedi che, con un’efficacia espressamente limitata alla durata dell'istruttoria fallimentare, consentano di evitare la disgregazione dell'azienda e del patrimonio dell'impresa, fin quando non sia definitivamente accertato se il debitore è insolvente, o soltanto in crisi, e quale sarà la forma di regolazione dei suoi debiti. La problematica viene affrontata anche tenendo conto della modifica dell’art. 182-bis l. fall., intervenuta nel 2010, con l’introduzione, al sesto comma, del deposito del pre-accordo, e di quella più recente con la quale è stata prevista, all’art. 161, sesto comma, la presentazione della domanda di concordato “in bianco”, e perciò un’anticipazione degli effetti protettivi ad un momento in cui la proposta, il piano e la documentazione correlata possono non essere ancora pronti. In questi casi, quando vi siano i margini perché il debitore fruisca delle opportunità sopra indicate, può sussistere, comunque, l’esigenza di dare tempo allo stesso, visto che il termine fissato dal giudice per il completamento della domanda, o per la presentazione dell’accordo di ristrutturazione in luogo dell’annunciato concordato, non è lunghissimo, ed è prorogabile solo in presenza di giustificati motivi. Inoltre, in difetto di tali margini, la nomina di un terzo, di gradimento del Tribunale, in sostituzione dell’organo amministrativo in carica, ottenuta attraverso il rimedio cautelare contemplato nell’art. 15, ottavo comma, l. fall., può facilitare per altra via la concessione di dilazioni e di misure interinali volte ad evitare che, in pendenza dell’istruttoria, l’eventuale aggressione ai singoli beni da parte di questo o quel creditore – non operando il divieto dell’art. 51 l. fall. fino alla dichiarazione di insolvenza - cagioni una disgregazione del patrimonio aziendale e la conseguente diminuzione del valore complessivo dell’impresa.
2012
8814176272
Diritto delle imprese in crisi e tutela cautelare
79
100
I.Pagni
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