La disciplina delle obbligazioni solidali ad interesse comune è sempre stata al centro di un grosso dibattito, essendo da sempre aperta la questione relativa al se si tratti di un rapporto uno ed unico appartenente ad una pluralità di parti oppure un fascio di rapporti obbligatori correnti tra la parte comune ed i singoli coobbligati o concreditori. L'analisi del dato positivo, svolta anche e soprattutto in una prospettiva storica e comparata, conferma il secondo corno dell'alternativa. Le obbligazioni solidali devono essere ricostruite come un'ipotesi di rapporti connessi per identità di causa petendi e di petitum correnti tra parti diverse. La posizione dei diversi titolari, tuttavia, si connota per una spiccata autonomia giacché la disciplina sostanziale consente a ciascuno di essi di gestire il proprio rapporto di credito/debito con la parte comune senza coinvolgere gli altri contitolari ovvero senza che gli effetti che l'atto di disposizione del singolo rapporto di credito/debito produca i propri effetti anche nei confronti degli altri contitolari. A livello processuale, questa autonomia si traduce nella considerazione secondo cui le obbligazioni solidali ad interesse comune danno luogo ad una forma di litisconsorzio cosiddetto facoltativo con la conseguenza che il giudice può mettere fine al processo cumulativo tramite un provvedimento di separazione emanato in corso di causa oppure in fase decisoria. Anche nel passaggio di fronte al giudice dell'impugnazione, dovrà essere applicata la disciplina delle cause scindibili di cui all'art. 332 cod. proc. civ. per cui è plausibile che il processo nei gradi di giudizio successivi al primo si svolga nei confronti di alcuni soltanto tra i più concreditori o consdebitori che avevano preso parte al giudizio di primo grado.
Le obbligazioni solidali ad interesse comune. Profili sostanziali e processuali / Beatrice Gambineri. - STAMPA. - (2012).
Le obbligazioni solidali ad interesse comune. Profili sostanziali e processuali.
GAMBINERI, BEATRICE
2012
Abstract
La disciplina delle obbligazioni solidali ad interesse comune è sempre stata al centro di un grosso dibattito, essendo da sempre aperta la questione relativa al se si tratti di un rapporto uno ed unico appartenente ad una pluralità di parti oppure un fascio di rapporti obbligatori correnti tra la parte comune ed i singoli coobbligati o concreditori. L'analisi del dato positivo, svolta anche e soprattutto in una prospettiva storica e comparata, conferma il secondo corno dell'alternativa. Le obbligazioni solidali devono essere ricostruite come un'ipotesi di rapporti connessi per identità di causa petendi e di petitum correnti tra parti diverse. La posizione dei diversi titolari, tuttavia, si connota per una spiccata autonomia giacché la disciplina sostanziale consente a ciascuno di essi di gestire il proprio rapporto di credito/debito con la parte comune senza coinvolgere gli altri contitolari ovvero senza che gli effetti che l'atto di disposizione del singolo rapporto di credito/debito produca i propri effetti anche nei confronti degli altri contitolari. A livello processuale, questa autonomia si traduce nella considerazione secondo cui le obbligazioni solidali ad interesse comune danno luogo ad una forma di litisconsorzio cosiddetto facoltativo con la conseguenza che il giudice può mettere fine al processo cumulativo tramite un provvedimento di separazione emanato in corso di causa oppure in fase decisoria. Anche nel passaggio di fronte al giudice dell'impugnazione, dovrà essere applicata la disciplina delle cause scindibili di cui all'art. 332 cod. proc. civ. per cui è plausibile che il processo nei gradi di giudizio successivi al primo si svolga nei confronti di alcuni soltanto tra i più concreditori o consdebitori che avevano preso parte al giudizio di primo grado.File | Dimensione | Formato | |
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