I limiti di ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva nei giudizi con pluralità di parti sono da sempre una questione molto dibattuta. Se infatti l'art. 334 cod. proc. civ. affronta direttamente il profilo di legittimazione attiva affermando che l'impugnazione incidentale tardiva può essere proposta solo dalle parti contro cui è proposta l'impugnazione principale e da quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., il profilo di legittimazione passiva è del tutto impregiudicato. Per molto tempo la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che il gravame incidentale tardivo può essere rivolto contro una parte diversa dall'impugnante principale sol ove si versi in ipotesi di cause inscinbibili o dipendenti di cui all'art. 331 cod. proc. civ., in applicazione della stessa regola che l'art. 334 cod. proc. civ. richiama con riferimento alle limitazioni soggettive di tipo attivo. Le conseguenze cui conduce questa interpretazione sono tuttavia inaccettabili in quanto contrarie alla stessa ratio sottesa all'art. 334 cod. proc. civ.; infatti in settori che per tradizione sono ricondotti alla disciplina delle cause scindibili, come ad esempio la garanzia cd. impropria e le obbligazioni solidali ad interesse comune, il divieto di inoltrare impugnazioni incidentali tardive contro una parte diversa dall'impugnante principale, si traduce in un incentivo alla proposizione di gravami meramente cautelativi. L'orientamento tradizionale della Corte di cassazione merita di essere rivisitato dando evidenza al diverso criterio di valutazione degli effetti che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale può produrre sulla parte impugnata nel senso che ove risulta idonea a mutare radicalmente la posizione processuale del destinatario questo deve essere ritenuto senz'altro legittimato ad interporre il proprio gravame in via incidentale se del caso tardivo anche nei confronti di una parte che non coincide con quella da cui proviene l'impugnazione principale.

Obbligazione solidale e impugnazione incidentale tardiva / Beatrice Gambineri. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (2012), pp. 2489-2491.

Obbligazione solidale e impugnazione incidentale tardiva

GAMBINERI, BEATRICE
2012

Abstract

I limiti di ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva nei giudizi con pluralità di parti sono da sempre una questione molto dibattuta. Se infatti l'art. 334 cod. proc. civ. affronta direttamente il profilo di legittimazione attiva affermando che l'impugnazione incidentale tardiva può essere proposta solo dalle parti contro cui è proposta l'impugnazione principale e da quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., il profilo di legittimazione passiva è del tutto impregiudicato. Per molto tempo la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che il gravame incidentale tardivo può essere rivolto contro una parte diversa dall'impugnante principale sol ove si versi in ipotesi di cause inscinbibili o dipendenti di cui all'art. 331 cod. proc. civ., in applicazione della stessa regola che l'art. 334 cod. proc. civ. richiama con riferimento alle limitazioni soggettive di tipo attivo. Le conseguenze cui conduce questa interpretazione sono tuttavia inaccettabili in quanto contrarie alla stessa ratio sottesa all'art. 334 cod. proc. civ.; infatti in settori che per tradizione sono ricondotti alla disciplina delle cause scindibili, come ad esempio la garanzia cd. impropria e le obbligazioni solidali ad interesse comune, il divieto di inoltrare impugnazioni incidentali tardive contro una parte diversa dall'impugnante principale, si traduce in un incentivo alla proposizione di gravami meramente cautelativi. L'orientamento tradizionale della Corte di cassazione merita di essere rivisitato dando evidenza al diverso criterio di valutazione degli effetti che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale può produrre sulla parte impugnata nel senso che ove risulta idonea a mutare radicalmente la posizione processuale del destinatario questo deve essere ritenuto senz'altro legittimato ad interporre il proprio gravame in via incidentale se del caso tardivo anche nei confronti di una parte che non coincide con quella da cui proviene l'impugnazione principale.
2012
2489
2491
Beatrice Gambineri
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