Il contrtibuto esamina i profili di disciplina degli accordi gestori a contenuto non patrimoniale destinati ad essere eseguiti post mortem da colui che, godendo della fiducia del de cuius, sia ritenuto maggiormente in grado di dare una disinteressata ed efficace sistemazione ai suoi personali interessi. Tale disciplina è ricostruita non già attraverso un’astratta e acritica trasposizione delle norme del diritto contrattuale, ma sulla base di un’articolata e concreta valutazione degli interessi sostanziali sottesi alle singole vicende, in modo da garantire, nel rispetto dei principi di ordine pubblico e del buon costume, la soddisfazione degli scopi avuti di mira dall’ereditando. In questa logica si mette in luce come la pianificazione in via contrattuale delle personali ed intime esigenze del de cuius, da un lato, partecipi della disciplina prevista per il testamento e per il contratto; dall’altro, si ponga quale valida ed utile alternativa al negozio di ultima volontà. Ciò sia per motivi di ordine formale, visto che i predetti accordi sono sottratti alle prescrizioni formali previste per il testamento, sia per ragioni di carattere sostanziale, essendo tali negozi particolarmente idonei a realizzare le esigenze di celerità, riservatezza e sicurezza spesso intrinsecamente connesse alle citate diposizioni.
MANDATO POST MORTEM / PUTORTI' VINCENZO. - STAMPA. - (2014), pp. 342-402.
MANDATO POST MORTEM
PUTORTI', VINCENZO
2014
Abstract
Il contrtibuto esamina i profili di disciplina degli accordi gestori a contenuto non patrimoniale destinati ad essere eseguiti post mortem da colui che, godendo della fiducia del de cuius, sia ritenuto maggiormente in grado di dare una disinteressata ed efficace sistemazione ai suoi personali interessi. Tale disciplina è ricostruita non già attraverso un’astratta e acritica trasposizione delle norme del diritto contrattuale, ma sulla base di un’articolata e concreta valutazione degli interessi sostanziali sottesi alle singole vicende, in modo da garantire, nel rispetto dei principi di ordine pubblico e del buon costume, la soddisfazione degli scopi avuti di mira dall’ereditando. In questa logica si mette in luce come la pianificazione in via contrattuale delle personali ed intime esigenze del de cuius, da un lato, partecipi della disciplina prevista per il testamento e per il contratto; dall’altro, si ponga quale valida ed utile alternativa al negozio di ultima volontà. Ciò sia per motivi di ordine formale, visto che i predetti accordi sono sottratti alle prescrizioni formali previste per il testamento, sia per ragioni di carattere sostanziale, essendo tali negozi particolarmente idonei a realizzare le esigenze di celerità, riservatezza e sicurezza spesso intrinsecamente connesse alle citate diposizioni.File | Dimensione | Formato | |
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