Lo studio prende le mosse dall'osservare che negli ultimi due anni il numero delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ha subito un notevole aumento. Attesi, in quest'ottica, il peculiare ruolo ed impegno del notaio nello svolgimento della propria funzione di pubblico ufficiale, nello studio si evidenzia l'opportunità di delineare i confini dell'obbligo di segnalazione, con particolare riferimento ad operazioni di riciclaggio connesse ad attività criminose di natura fiscale, allo scopo di evitare che possano effettuarsi segnalazioni anche laddove non ne ricorrano i presupposti. A tal fine, si esamina la normativa di riferimento, ponendo in luce che la definizione di "riciclaggio" di cui al D.lgs. n. 231/2007 non coincide del tutto con la fattispecie criminosa di cui agli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale, in quanto, in primo luogo, la segnalazione ai fini della applicazione della normativa antiriciclaggio ha come presupposto la provenienza da attività criminosa in genere, mentre il codice penale richiede la tassativa provenienza da delitto non colposo; in secondo luogo, mentre la formula "fuori dai casi di concorso nel reato", contenuta nell'art. 648 c.p., rende penalmente irrilevante il c.d. "autoriciclaggio", considerato quale post factum non punibile, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 231/2007, l'attività di occultamento posta in essere dal medesimo autore del reato presupposto integra a pieno titolo, in assenza di analoga clausola di esclusione, il riciclaggio. Passando al tema dei reati tributari, posto che, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 231/2007, l'obbligo di segnalazione sussiste qualora i soggetti sappiano, sospettino od abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, nello studio si afferma che il "sospetto", per assumere rilevanza ai fini della normativa antiriciclaggio, non deve essere riferito esclusivamente al "reato tributario", ma altresì al "riciclaggio" di beni provenienti da quella particolare specie di attività criminosa rappresentata dalla violazione di obblighi fiscali penalmente sanzionati. Occorre, pertanto, che, quantomeno, siano in corso o siano state tentate operazioni di riciclaggio, risultando essenziale l'essere a conoscenza di un'attività criminosa dalla quale i beni provengano o, almeno, il sospettare che gli stessi provengano da un'attività criminosa.

Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini dell'obbligo di segnalazione a carico dei notai / Cordeiro Guerra, Roberto. - In: STUDI E MATERIALI. - ISSN 1720-5743. - STAMPA. - n. 3/2013:(2013), pp. 897-920.

Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini dell'obbligo di segnalazione a carico dei notai

CORDEIRO GUERRA, ROBERTO
2013

Abstract

Lo studio prende le mosse dall'osservare che negli ultimi due anni il numero delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ha subito un notevole aumento. Attesi, in quest'ottica, il peculiare ruolo ed impegno del notaio nello svolgimento della propria funzione di pubblico ufficiale, nello studio si evidenzia l'opportunità di delineare i confini dell'obbligo di segnalazione, con particolare riferimento ad operazioni di riciclaggio connesse ad attività criminose di natura fiscale, allo scopo di evitare che possano effettuarsi segnalazioni anche laddove non ne ricorrano i presupposti. A tal fine, si esamina la normativa di riferimento, ponendo in luce che la definizione di "riciclaggio" di cui al D.lgs. n. 231/2007 non coincide del tutto con la fattispecie criminosa di cui agli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale, in quanto, in primo luogo, la segnalazione ai fini della applicazione della normativa antiriciclaggio ha come presupposto la provenienza da attività criminosa in genere, mentre il codice penale richiede la tassativa provenienza da delitto non colposo; in secondo luogo, mentre la formula "fuori dai casi di concorso nel reato", contenuta nell'art. 648 c.p., rende penalmente irrilevante il c.d. "autoriciclaggio", considerato quale post factum non punibile, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 231/2007, l'attività di occultamento posta in essere dal medesimo autore del reato presupposto integra a pieno titolo, in assenza di analoga clausola di esclusione, il riciclaggio. Passando al tema dei reati tributari, posto che, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 231/2007, l'obbligo di segnalazione sussiste qualora i soggetti sappiano, sospettino od abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, nello studio si afferma che il "sospetto", per assumere rilevanza ai fini della normativa antiriciclaggio, non deve essere riferito esclusivamente al "reato tributario", ma altresì al "riciclaggio" di beni provenienti da quella particolare specie di attività criminosa rappresentata dalla violazione di obblighi fiscali penalmente sanzionati. Occorre, pertanto, che, quantomeno, siano in corso o siano state tentate operazioni di riciclaggio, risultando essenziale l'essere a conoscenza di un'attività criminosa dalla quale i beni provengano o, almeno, il sospettare che gli stessi provengano da un'attività criminosa.
2013
n. 3/2013
897
920
Cordeiro Guerra, Roberto
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