di 20
Visualizzazione corrente
392
393
2/2018
CASSAZIONE CIVILE, I Sezione,
5 dicembre 2017, n. 29139 � Ambrosio
Presidente �
Nazzicone
Relatore
Direzione e coordinamento � Azione
di responsabilit� del socio � Condi-
zione di procedibilit� per l�azione contro
la societ� che esercita l�attivit� di
direzione e coordinamento � Infruttuosa escussione del patrimonio della
controllata � Esclusione
L�art. 2497 c.c., 3� comma, c.c. non prevede una condizione di procedibilit� del-
l�azione contro la societ� che esercita
l�attivit� di direzione e coordinamento, co-
stituita dalla infruttuosa escussione, da par
te del socio della societ� controllata,
del patrimonio di questa o dalla previa formale richiesta risarcitoria ad essa rivol-
ta, avendo il legislatore posto unicamente in capo alla societ� capogruppo
l�obbligo di risarcire i soci esterni danneggia
ti dall�abuso dell�attivit� di direzione
e coordinamento.
FATTI DI CAUSA
La Corte d�appello di
Messina con sentenza
del 4 febbraio 2014 ha confermato la decisione
del Tribunale della stessa citt� dell�8 maggio
2008, la quale, per quanto qui rileva, ha dichia-
rato improcedibile la domanda proposta nel
gennaio 2007, ai sensi dell�art. 2497 c.c., comma
1, da I. s.r.l. ed M.A.P., soci di minoranza della
S. Telecomunicazioni s.r.l., avverso la controllan-
te di quest�ultima, la G. Solutions Italia S.p.A.,
nonch� contro la G. Finance Holdings B.V., uni-
ca azionista della prima; la corte d�appello ha,
inoltre, confermato la decisione di primo grado,
laddove essa ha statuito la competenza del giu-
dice ordinario e l�insussistenza della competenza
arbitrale sull�azione proposta nei confronti degli
amministratori della societ� dominata.
La corte territoriale ha condiviso la tesi del tri-
bunale, secondo cui la procedibilit� della do-
manda dei soci della controllata, volta alla con-
danna della capogruppo (e della controllante di
questa, dopo l�estinzione della stessa) al risarci-
mento del danno per la violazione dei principi di
corretta gestione societaria e imprenditoriale, �
subordinata alla preventiva escussione del patri-
monio della controllata medesima.
Ha ritenuto che a tale conclusione induce il
dato letterale della norma, il quale individua il
patrimonio della societ� dominata come da ag-
gredire in prima battuta, nonch� il corretto equi-
librio tra le posizioni dei soci e creditori della
controllata e quelle dei soci e creditori della con-
trollante, evitando che i soci esterni di questa
siano inutilmente aggrediti.
Quanto alla eccezione di difetto di giurisdizio-
ne, sollevata dagli ex amministratori della societ�
dominata, ha osservato che la clausola compro-
missoria � stata eliminata dall�assemblea straor-
dinaria di S. Telecomunicazioni s.p.a. del 28 feb-
braio 2006, onde, ai sensi dell�art. 5 c.p.c., resta
irrilevante la sua vigenza al momento in cui i
convenuti ricoprirono la ca
rica di amministratori,
essendo stata l�azione proposta solo nel gennaio
2007.
Avverso questa sentenza propone ricorso la I.
s.r.l., affidato a tre motivi, cui resistono con con-
troricorso la G. Finance Holdings B.V., nonch� gli
ex amministratori, proponendo altres� questi ul-
timi ricorso incidentale per un motivo.
La ricorrente ha depositato la memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. � La ricorrente principale propone avverso
la sentenza impugnata tre motivi di ricorso, che
possono essere come di seguito riassunti:
1) violazione e falsa a
pplicazione dell�art. 2497
c.c., commi 1 e 3, avendo la norma posto una
responsabilit� diretta, nei confronti dei soci della