Sono tre gli aspetti che le Sezioni Unite hanno chiarito attraverso questa pronuncia. Anzitutto, la Corte riconduce la fatti-specie di induzione ad una paradigma “ibrido”, per cui, da un lato, il disvalore del fatto viene individuato nella logica ne-goziale che ispira il contegno delle “parti”, ma, dall’altro lato, si riconosce una certa asimmetria relazionale che determina una responsabilità attenuata del privato in virtù delle pressioni subìte (si potrebbe parlare di un paradigma corruttivo-concussivo). In secondo luogo, e coerentemente, la Corte individua come tratto essenziale della concussione la preva-lenza del danno e come criteri distintivi dell’induzione la prevalenza del vantaggio indebito e la presenza di una sogge-zione del privato. Infine, la Corte rimette nelle mani del giudice questo “giudizio di prevalenza”. Se da un punto di vista “interno”, “nazionale”, da sempre incentrato sulla problematica distinzione tra concussione e corruzione, si deve ritenere che nonostante l’intervento delle Sezioni Unite l’incertezza nei rapporti tra le fattispecie rischi addirittura di incrementare in virtù dell’ampia discrezionalità attribuita al giudice, tuttavia da un punto di vista “europeo”, interessato ad estendere l’ambito di applicazione della corruzione, l’obiettivo si può considerare parzialmente raggiunto, visto che se aumentano le ipotesi in cui si punisce anche il privato, tuttavia, in virtù della sua punizione attenuata, permane una logica orientata alla sua “paternalistica” deresponsabilizzazione.

Le Sezioni Unite tracciano i confini tra concussione, induzione e corruzione / Bartoli, Roberto. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - STAMPA. - (2014), pp. 1208-1218.

Le Sezioni Unite tracciano i confini tra concussione, induzione e corruzione

BARTOLI, ROBERTO
2014

Abstract

Sono tre gli aspetti che le Sezioni Unite hanno chiarito attraverso questa pronuncia. Anzitutto, la Corte riconduce la fatti-specie di induzione ad una paradigma “ibrido”, per cui, da un lato, il disvalore del fatto viene individuato nella logica ne-goziale che ispira il contegno delle “parti”, ma, dall’altro lato, si riconosce una certa asimmetria relazionale che determina una responsabilità attenuata del privato in virtù delle pressioni subìte (si potrebbe parlare di un paradigma corruttivo-concussivo). In secondo luogo, e coerentemente, la Corte individua come tratto essenziale della concussione la preva-lenza del danno e come criteri distintivi dell’induzione la prevalenza del vantaggio indebito e la presenza di una sogge-zione del privato. Infine, la Corte rimette nelle mani del giudice questo “giudizio di prevalenza”. Se da un punto di vista “interno”, “nazionale”, da sempre incentrato sulla problematica distinzione tra concussione e corruzione, si deve ritenere che nonostante l’intervento delle Sezioni Unite l’incertezza nei rapporti tra le fattispecie rischi addirittura di incrementare in virtù dell’ampia discrezionalità attribuita al giudice, tuttavia da un punto di vista “europeo”, interessato ad estendere l’ambito di applicazione della corruzione, l’obiettivo si può considerare parzialmente raggiunto, visto che se aumentano le ipotesi in cui si punisce anche il privato, tuttavia, in virtù della sua punizione attenuata, permane una logica orientata alla sua “paternalistica” deresponsabilizzazione.
2014
Bartoli, Roberto
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