Con l’introduzione nel nostro sistema penale della sospensione del procedimento con messa alla prova il legislatore ha voluto perseguire il duplice obiettivo di deflazionare il carico dei procedimenti pendenti e, in-direttamente, il sovraffollamento carcerario. Tuttavia, la riforma presenta non pochi inconvenienti. Oltre ad inserirsi in un contesto di sovraffollamento cronico ben diverso da quello in cui era stata proposta origina-riamente, essa pone problemi di principio e di efficacia. Sotto il primo profilo, esiste una tensione tra la mancanza di un pieno accertamento della responsabilità e il carico sanzionatorio specialpreventivo che contraddistingue la prova. Sul piano dell’efficacia, l’istituto si presenta poco “appetibile” per l’imputato che dovrebbe farne richiesta, in quanto la prova ha contenuti che possono rivelarsi più afflittivi di quelli che ca-ratterizzerebbero il trattamento sanzionatorio scaturente dalla condanna, dove trova applicazione la so-spensione condizionale della pena, che può essere addirittura vuota di contenuti in prima concessione. Più in generale si deve osservare come gli istituti destinati a trovare applicazione nella fase anticipata del pro-cedimento, soprattutto se a carattere sospensivo, operino meglio se ispirati a una logica meramente pre-miale invece che alle funzioni specialpreventive della pena, le quali postulano un pieno accertamento della responsabilità, una pena concretamente quantificata, nonché la conoscenza della personalità del soggetto in carne ed ossa.

La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento? / Bartoli, Roberto. - In: DIRITTO PENALE E PROCESSO. - ISSN 1591-5611. - STAMPA. - (2014), pp. 661-674.

La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?

BARTOLI, ROBERTO
2014

Abstract

Con l’introduzione nel nostro sistema penale della sospensione del procedimento con messa alla prova il legislatore ha voluto perseguire il duplice obiettivo di deflazionare il carico dei procedimenti pendenti e, in-direttamente, il sovraffollamento carcerario. Tuttavia, la riforma presenta non pochi inconvenienti. Oltre ad inserirsi in un contesto di sovraffollamento cronico ben diverso da quello in cui era stata proposta origina-riamente, essa pone problemi di principio e di efficacia. Sotto il primo profilo, esiste una tensione tra la mancanza di un pieno accertamento della responsabilità e il carico sanzionatorio specialpreventivo che contraddistingue la prova. Sul piano dell’efficacia, l’istituto si presenta poco “appetibile” per l’imputato che dovrebbe farne richiesta, in quanto la prova ha contenuti che possono rivelarsi più afflittivi di quelli che ca-ratterizzerebbero il trattamento sanzionatorio scaturente dalla condanna, dove trova applicazione la so-spensione condizionale della pena, che può essere addirittura vuota di contenuti in prima concessione. Più in generale si deve osservare come gli istituti destinati a trovare applicazione nella fase anticipata del pro-cedimento, soprattutto se a carattere sospensivo, operino meglio se ispirati a una logica meramente pre-miale invece che alle funzioni specialpreventive della pena, le quali postulano un pieno accertamento della responsabilità, una pena concretamente quantificata, nonché la conoscenza della personalità del soggetto in carne ed ossa.
2014
661
674
Bartoli, Roberto
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