La sentenza che si commenta offre l’occasione per esprimere ferma contrarietà riguardo all’indirizzo che si è venuto or-mai a consolidare nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la nozione di terrorismo internazionale nei contesti di conflitto armato è contenuta nella Convenzione O.N.U. del 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo in-ternazionale anziché nel diritto internazionale umanitario. Tale indirizzo infatti comporta molteplici conseguenze di disci-plina che finiscono per compromettere ineludibili esigenze di garanzia e soprattutto la finalità e l’efficacia del diritto inter-nazionale umanitario di “disciplinare” e limitare le modalità di conduzione del conflitto armato. In particolare, da un lato, si finisce per accogliere una nozione di terrorismo assai lata e disfunzionale rispetto ai contesti di conflitto armato; dall’altro lato, si determina una disparità di trattamento tra legittimi combattenti, per cui uno stesso identico fatto conforme allo jus in bello si considera atto terroristico punibile se commesso da combattenti della parte “irregolare”, mentre si considera lecito se realizzato da combattenti della parte “regolare”.

Ancora equivoci in tema di terrorismo internazionale nei contesti di conflitto armato / Bartoli, Roberto. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - STAMPA. - (2014), pp. 1728-1734.

Ancora equivoci in tema di terrorismo internazionale nei contesti di conflitto armato

BARTOLI, ROBERTO
2014

Abstract

La sentenza che si commenta offre l’occasione per esprimere ferma contrarietà riguardo all’indirizzo che si è venuto or-mai a consolidare nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la nozione di terrorismo internazionale nei contesti di conflitto armato è contenuta nella Convenzione O.N.U. del 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo in-ternazionale anziché nel diritto internazionale umanitario. Tale indirizzo infatti comporta molteplici conseguenze di disci-plina che finiscono per compromettere ineludibili esigenze di garanzia e soprattutto la finalità e l’efficacia del diritto inter-nazionale umanitario di “disciplinare” e limitare le modalità di conduzione del conflitto armato. In particolare, da un lato, si finisce per accogliere una nozione di terrorismo assai lata e disfunzionale rispetto ai contesti di conflitto armato; dall’altro lato, si determina una disparità di trattamento tra legittimi combattenti, per cui uno stesso identico fatto conforme allo jus in bello si considera atto terroristico punibile se commesso da combattenti della parte “irregolare”, mentre si considera lecito se realizzato da combattenti della parte “regolare”.
2014
Bartoli, Roberto
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