Dichiarando infondata la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 139 e 148 c.p.c., la Corte Costituzionale, con la sentenza in epigrafe, conferma la regola già affermata con la sentenza 477/2002, secondo cui quando la notificazione di un atto nel processo civile rileva per il notificante al fine dell'osservanza di un termine (in senso lato: ad esempio, impedimento della decadenza, interruzione della prescrizione), essa si perfeziona per lui al momento in cui egli consegna l'atto all'ufficiale giudiziario. L'A. esamina vari profili di questa sentenza, per quanto concerne gli effetti concreti e la prospettiva di estendere quest’orientamento ad altre ipotesi. Affermata la validità costituzionale di questo principio, l'A. rileva come la Corte non abbia prestato sufficiente attenzione ad esso nel caso risolto negativamente con la sentenza n. 303/2003, con riferimento alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso della Provincia autonoma di Trento, depositato presso la cancelleria della Corte Costituzionale il giorno successivo alla scadenza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 32 comma 3 l. 87/1953. Con istanza apposita, infatti, la Provincia comunicava che l'inosservanza del termine non era imputabile a sua negligenza, ma alla mancata disponibilità dell'atto presso l'ufficio notifiche e chiedeva di essere rimessa in termini, invocando l'errore scusabile e, in via subordinata, eccependo l'illegittimità costituzionale degli artt. 31 comma 3 e 32 comma 3 l. 87/1953, in quanto non consentano di applicare tale istituto, per violazione dell'art. 24 comma 1 Cost., nonché del principio di ragionevolezza.

SUL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE NEL PROCESSO CIVILE (E SU QUALCHE DISATTENZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE) / R. CAPONI. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (2004), pp. 646-650.

SUL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE NEL PROCESSO CIVILE (E SU QUALCHE DISATTENZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE)

CAPONI, REMO
2004

Abstract

Dichiarando infondata la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 139 e 148 c.p.c., la Corte Costituzionale, con la sentenza in epigrafe, conferma la regola già affermata con la sentenza 477/2002, secondo cui quando la notificazione di un atto nel processo civile rileva per il notificante al fine dell'osservanza di un termine (in senso lato: ad esempio, impedimento della decadenza, interruzione della prescrizione), essa si perfeziona per lui al momento in cui egli consegna l'atto all'ufficiale giudiziario. L'A. esamina vari profili di questa sentenza, per quanto concerne gli effetti concreti e la prospettiva di estendere quest’orientamento ad altre ipotesi. Affermata la validità costituzionale di questo principio, l'A. rileva come la Corte non abbia prestato sufficiente attenzione ad esso nel caso risolto negativamente con la sentenza n. 303/2003, con riferimento alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso della Provincia autonoma di Trento, depositato presso la cancelleria della Corte Costituzionale il giorno successivo alla scadenza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 32 comma 3 l. 87/1953. Con istanza apposita, infatti, la Provincia comunicava che l'inosservanza del termine non era imputabile a sua negligenza, ma alla mancata disponibilità dell'atto presso l'ufficio notifiche e chiedeva di essere rimessa in termini, invocando l'errore scusabile e, in via subordinata, eccependo l'illegittimità costituzionale degli artt. 31 comma 3 e 32 comma 3 l. 87/1953, in quanto non consentano di applicare tale istituto, per violazione dell'art. 24 comma 1 Cost., nonché del principio di ragionevolezza.
2004
R. CAPONI
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