La l. 346/1976 prevede l'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, introducendo l'art. 1159 bis c.c. L'art. 3 della legge prevede una speciale procedura per il riconoscimento della proprietà, prescrivendo una serie di adempimenti, che gli AA. esaminano. Con il decreto in epigrafe, il Tribunale ha rigettato il ricorso per il riconoscimento della proprietà ex art. 1159 bis. c.c., non avendo il ricorrente curato "la pubblicazione dell'istanza mediante affissione all'albo dell'ufficio giudiziario adito e del Comune dove è situato il fondo, né provveduto a notificarla a coloro che nei registri immobiliari figurino come titolari di diritti sull'immobile, nonché a coloro che abbiano trascritto contro l'istante o suoi danti causa domanda giudiziale diretta a rivendicare diritti reali sul bene". Secondo gli AA, il provvedimento è molto rigido, forse fin troppo, qualora il giudice, pur non essendo tenuto ad istruire la parte, non abbia atteso nemmeno il lasso di tempo ragionevolmente necessario a procedere agli oneri di pubblicità e di notifica. Viene esaminata la questione, peraltro non affrontata dal Tribunale, su come stabilire in che modo il giudice possa verificare l'assolvimento dell'onere di notifica nei confronti di coloro che figurano nei registri immobiliari come titolari di diritti reali, posto che il ricorrente potrebbe riscontrare positivamente la loro inesistenza o comunque, nella vigenza di un sistema di trascrizione imperniato su base personale, incontrare non poche difficoltà nell'individuazione degli effettivi titolari di diritti reali sul bene. Oggetto di chiarimento sono le seguenti ulteriori questioni: la legittimazione a coltivare (pur dopo l'emanazione del decreto o della sentenza che contenga il riconoscimento della proprietà) una domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile il diritto di proprietà o altro diritto reale; la salvezza dei diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza, purché l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della predetta domanda giudiziale (art. 3 comma 8 l. 346/1976).

IN TEMA DI PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIETÀ ACQUISTATA PER USUCAPIONE SPECIALE / R. CAPONI; M. G. Armone. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (2004), pp. 1255-1258.

IN TEMA DI PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIETÀ ACQUISTATA PER USUCAPIONE SPECIALE

CAPONI, REMO;
2004

Abstract

La l. 346/1976 prevede l'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, introducendo l'art. 1159 bis c.c. L'art. 3 della legge prevede una speciale procedura per il riconoscimento della proprietà, prescrivendo una serie di adempimenti, che gli AA. esaminano. Con il decreto in epigrafe, il Tribunale ha rigettato il ricorso per il riconoscimento della proprietà ex art. 1159 bis. c.c., non avendo il ricorrente curato "la pubblicazione dell'istanza mediante affissione all'albo dell'ufficio giudiziario adito e del Comune dove è situato il fondo, né provveduto a notificarla a coloro che nei registri immobiliari figurino come titolari di diritti sull'immobile, nonché a coloro che abbiano trascritto contro l'istante o suoi danti causa domanda giudiziale diretta a rivendicare diritti reali sul bene". Secondo gli AA, il provvedimento è molto rigido, forse fin troppo, qualora il giudice, pur non essendo tenuto ad istruire la parte, non abbia atteso nemmeno il lasso di tempo ragionevolmente necessario a procedere agli oneri di pubblicità e di notifica. Viene esaminata la questione, peraltro non affrontata dal Tribunale, su come stabilire in che modo il giudice possa verificare l'assolvimento dell'onere di notifica nei confronti di coloro che figurano nei registri immobiliari come titolari di diritti reali, posto che il ricorrente potrebbe riscontrare positivamente la loro inesistenza o comunque, nella vigenza di un sistema di trascrizione imperniato su base personale, incontrare non poche difficoltà nell'individuazione degli effettivi titolari di diritti reali sul bene. Oggetto di chiarimento sono le seguenti ulteriori questioni: la legittimazione a coltivare (pur dopo l'emanazione del decreto o della sentenza che contenga il riconoscimento della proprietà) una domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile il diritto di proprietà o altro diritto reale; la salvezza dei diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza, purché l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della predetta domanda giudiziale (art. 3 comma 8 l. 346/1976).
2004
R. CAPONI; M. G. Armone
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