L'ordinanza del tribunale in epigrafe mette in discussione, a giudizio dell'A., la conformità, alla garanzia costituzionale del diritto d'azione, della regola di diritto vivente che sancisce la tendenziale irrilevanza degli impedimenti di fatto all'esercizio del diritto nella disciplina della prescrizione. La decisione commentata si muove in una prospettiva che l'A. ritiene in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che in svariate occasioni ha controllato la conformità al principio della tutela giurisdizionale effettiva le norme nazionali in tema di termini di prescrizione e di decadenza. L'A. riconosce che tale irrilevanza è difficilmente conciliabile con la garanzia costituzionale del diritto d'azione, nonostante, a suo giudizio, la certezza del diritto, presidiata dalla disciplina della prescrizione, non possa essere sacrificata sino al punto di consentire sempre e comunque al titolare di far valere il proprio diritto, al cessare dell'impedimento, indipendentemente dalla durata di quest'ultimo. La proposta, avanzata dall'A. per rispondere alle esigenze emergenti in tale ambito, consiste nel controbilanciare la rilevanza degli impedimenti di fatto non imputabili al titolare con la previsione di un termine di sbarramento finale, oltre il quale il diritto non può più essere fatto valere, indipendentemente dal venire meno dell'impedimento.

IMPEDIMENTI DI FATTO ALL¿ESERCIZIO DEL DIRITTO E TERMINE DI PRESCRIZIONE / R. CAPONI. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (2003), pp. 925-926.

IMPEDIMENTI DI FATTO ALL¿ESERCIZIO DEL DIRITTO E TERMINE DI PRESCRIZIONE

CAPONI, REMO
2003

Abstract

L'ordinanza del tribunale in epigrafe mette in discussione, a giudizio dell'A., la conformità, alla garanzia costituzionale del diritto d'azione, della regola di diritto vivente che sancisce la tendenziale irrilevanza degli impedimenti di fatto all'esercizio del diritto nella disciplina della prescrizione. La decisione commentata si muove in una prospettiva che l'A. ritiene in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che in svariate occasioni ha controllato la conformità al principio della tutela giurisdizionale effettiva le norme nazionali in tema di termini di prescrizione e di decadenza. L'A. riconosce che tale irrilevanza è difficilmente conciliabile con la garanzia costituzionale del diritto d'azione, nonostante, a suo giudizio, la certezza del diritto, presidiata dalla disciplina della prescrizione, non possa essere sacrificata sino al punto di consentire sempre e comunque al titolare di far valere il proprio diritto, al cessare dell'impedimento, indipendentemente dalla durata di quest'ultimo. La proposta, avanzata dall'A. per rispondere alle esigenze emergenti in tale ambito, consiste nel controbilanciare la rilevanza degli impedimenti di fatto non imputabili al titolare con la previsione di un termine di sbarramento finale, oltre il quale il diritto non può più essere fatto valere, indipendentemente dal venire meno dell'impedimento.
2003
R. CAPONI
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