L'A. non condivide la sentenza in commento con la quale la Corte costituzionale dichiara: 1) inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, 1° e 2° comma, c.p.c. nella parte in cui non consente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa proseguire qualora la mancata costituzione nei termini sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore; 2) infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, 2° comma c.p.c. nella parte in cui non consentirebbe di riproporre l'opposizione a decreto ingiuntivo nel caso che il termine penda ancora e non sia stata ancora dichiarata l'improcedibilità per mancata tempestiva costituzione dell'opponente. La nota dell'autore si riferisce alla prima questione di costituzionalità.
NEGLIGENZA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO E RIMESSIONE IN TERMINI / R. CAPONI. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (2002), pp. 1643-1647.
NEGLIGENZA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO E RIMESSIONE IN TERMINI
CAPONI, REMO
2002
Abstract
L'A. non condivide la sentenza in commento con la quale la Corte costituzionale dichiara: 1) inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, 1° e 2° comma, c.p.c. nella parte in cui non consente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa proseguire qualora la mancata costituzione nei termini sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore; 2) infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, 2° comma c.p.c. nella parte in cui non consentirebbe di riproporre l'opposizione a decreto ingiuntivo nel caso che il termine penda ancora e non sia stata ancora dichiarata l'improcedibilità per mancata tempestiva costituzione dell'opponente. La nota dell'autore si riferisce alla prima questione di costituzionalità.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.