La sentenza in commento offre l'occasione agli AA. per tracciare un breve quadro riguardante i limiti oggettivi del giudicato nelle azioni di impugnazione del licenziamento. La soluzione del problema, legato alla distinzione tra il rigetto di un'impugnazione fondata su vizi formali o su vizi sostanziali, ammessa dalla giurisprudenza nel primo caso ed esclusa nel secondo, dipende, sostengono gli AA., dalla determinazione dell'oggetto dell'accertamento giudiziale in tali azioni, in merito alla quale non si rinvengono disposizioni nel diritto positivo. Pertanto si passano in rassegna due orientamenti giurisprudenziali: l'uno considera oggetto dell'accertamento giudiziale il diritto potestativo all'annullamento del licenziamento; per l'altro, oggetto di accertamento è il rapporto di lavoro. La stessa alternativa di soluzioni si profila qualora nello stesso tempo sussistano più cause o giustificati motivi di licenziamento, oppure più cause di nullità, annullabilità o rescissione di un contratto. In virtù dell'eguale trattamento da riservare a datore di lavoro e lavoratore, se il primo, sostengono gli AA., ha l'onere di porre a fondamento del licenziamento ogni fatto che fondi una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento, il secondo deve far valere nell'azione di impugnazione del licenziamento tutti i possibili profili di illegittimità di questo. Qualora, dunque, affermano gli AA., l'impugnazione del licenziamento sia rigettata, è accertata la cessazione del rapporto di lavoro, senza che si possa impugnare nuovamente il licenziamento per altra causa di legittimità. Se invece l'impugnazione è accolta, si accerta la sussistenza del rapporto di lavoro che non può essere rimessa in discussione dalla rinnovazione del licenziamento sulla base di una giusta causa o un giustificato motivo anteriore a meno che l'impugnazione non sia stata accolta sulla base di un vizio formale.

LIMITI OGGETTIVI DEL GIUDICATO NELLE AZIONI DI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO / R. CAPONI; A. PROTO PISANI. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (2001), pp. 3692-3695.

LIMITI OGGETTIVI DEL GIUDICATO NELLE AZIONI DI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO

CAPONI, REMO;PROTO PISANI, ANDREA
2001

Abstract

La sentenza in commento offre l'occasione agli AA. per tracciare un breve quadro riguardante i limiti oggettivi del giudicato nelle azioni di impugnazione del licenziamento. La soluzione del problema, legato alla distinzione tra il rigetto di un'impugnazione fondata su vizi formali o su vizi sostanziali, ammessa dalla giurisprudenza nel primo caso ed esclusa nel secondo, dipende, sostengono gli AA., dalla determinazione dell'oggetto dell'accertamento giudiziale in tali azioni, in merito alla quale non si rinvengono disposizioni nel diritto positivo. Pertanto si passano in rassegna due orientamenti giurisprudenziali: l'uno considera oggetto dell'accertamento giudiziale il diritto potestativo all'annullamento del licenziamento; per l'altro, oggetto di accertamento è il rapporto di lavoro. La stessa alternativa di soluzioni si profila qualora nello stesso tempo sussistano più cause o giustificati motivi di licenziamento, oppure più cause di nullità, annullabilità o rescissione di un contratto. In virtù dell'eguale trattamento da riservare a datore di lavoro e lavoratore, se il primo, sostengono gli AA., ha l'onere di porre a fondamento del licenziamento ogni fatto che fondi una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento, il secondo deve far valere nell'azione di impugnazione del licenziamento tutti i possibili profili di illegittimità di questo. Qualora, dunque, affermano gli AA., l'impugnazione del licenziamento sia rigettata, è accertata la cessazione del rapporto di lavoro, senza che si possa impugnare nuovamente il licenziamento per altra causa di legittimità. Se invece l'impugnazione è accolta, si accerta la sussistenza del rapporto di lavoro che non può essere rimessa in discussione dalla rinnovazione del licenziamento sulla base di una giusta causa o un giustificato motivo anteriore a meno che l'impugnazione non sia stata accolta sulla base di un vizio formale.
2001
R. CAPONI; A. PROTO PISANI
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