Con la pronuncia in epigrafe, la Corte costituzionale si pronuncia riguardo alla disciplina delle notificazioni a mezzo del servizio postale, sotto il profilo dell'interesse del notificante a non veder compromesso il proprio diritto d'agire e di difendersi in giudizio a causa dei disservizi postali. Si produce, osserva l'A., un'inversione di tendenza molto decisa rispetto al precedente indirizzo giurisprudenziale, che accollava i ritardi postali in ogni caso al notificante, anche in assenza di negligenza di quest'ultimo. L'indirizzo interpretativo prevalente prima della pronuncia della corte si scontrava con i principi posti dagli art. 24 e 111 Cost. che prevedono l'effettività del contraddittorio, dunque, rileva l'A., la corte compie un'operazione dal duplice contenuto: da una parte non considera il diritto vivente, ex art. 149 c.p.c., come un dato vincolante, affermando che il giudice a quo deve tentare un'interpretazione adeguatrice anche in presenza di un contrario diritto vivente. Dall'altra l'A. osserva che, pur non prospettando la corte tale interpretazione, si profila una soluzione offerta da precedenti pronunce e consistente nell'ancorare, per il notificante, il perfezionamento della notificazione a mezzo del servizio postale alla spedizione dell'atto, scindendo il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante rispetto a quello in cui ciò avviene per il notificato.

INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE E DIRITTO VIVENTE NELLE NOTIFICAZIONI POSTALI / R. CAPONI. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (2001), pp. 3021-3022.

INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE E DIRITTO VIVENTE NELLE NOTIFICAZIONI POSTALI

CAPONI, REMO
2001

Abstract

Con la pronuncia in epigrafe, la Corte costituzionale si pronuncia riguardo alla disciplina delle notificazioni a mezzo del servizio postale, sotto il profilo dell'interesse del notificante a non veder compromesso il proprio diritto d'agire e di difendersi in giudizio a causa dei disservizi postali. Si produce, osserva l'A., un'inversione di tendenza molto decisa rispetto al precedente indirizzo giurisprudenziale, che accollava i ritardi postali in ogni caso al notificante, anche in assenza di negligenza di quest'ultimo. L'indirizzo interpretativo prevalente prima della pronuncia della corte si scontrava con i principi posti dagli art. 24 e 111 Cost. che prevedono l'effettività del contraddittorio, dunque, rileva l'A., la corte compie un'operazione dal duplice contenuto: da una parte non considera il diritto vivente, ex art. 149 c.p.c., come un dato vincolante, affermando che il giudice a quo deve tentare un'interpretazione adeguatrice anche in presenza di un contrario diritto vivente. Dall'altra l'A. osserva che, pur non prospettando la corte tale interpretazione, si profila una soluzione offerta da precedenti pronunce e consistente nell'ancorare, per il notificante, il perfezionamento della notificazione a mezzo del servizio postale alla spedizione dell'atto, scindendo il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante rispetto a quello in cui ciò avviene per il notificato.
2001
R. CAPONI
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