L'ordinanza della Corte Costituzionale in epigrafe dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 305 e 30 c.p.c. "nella parte in cui prevede che, in caso di morte della parte costituita, il termine di sei mesi per la prosecuzione del processo decorre, per i soggetti destinati a subentrare nel rapporto processuale, dalla data dell'interruzione e non dalla data della loro effettiva conoscenza dell'interruzione medesima, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost,". La sentenza della Corte di Cassazione 8046/2000 afferma che "è viziata ed insuscettibile di sanatoria la notificazione dell'impugnazione eseguita collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta prima e non dopo la notificazione della sentenza impugnata". La prima massima della terza sentenza in epigrafe afferma che "è inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti del rappresentante legale della parte, allorché questa abbia raggiunto la maggiore età e si sia costituita personalmente nel corso del precedente grado di giudizio". L' A. esamina queste sentenze, approfondendo, anche attraverso ampi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, la tematica della disciplina dell'interruzione del processo.

IN TEMA DI INTERRUZIONE DEL PROCESSO CIVILE / R. CAPONI. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (2001), pp. 819-824.

IN TEMA DI INTERRUZIONE DEL PROCESSO CIVILE

CAPONI, REMO
2001

Abstract

L'ordinanza della Corte Costituzionale in epigrafe dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 305 e 30 c.p.c. "nella parte in cui prevede che, in caso di morte della parte costituita, il termine di sei mesi per la prosecuzione del processo decorre, per i soggetti destinati a subentrare nel rapporto processuale, dalla data dell'interruzione e non dalla data della loro effettiva conoscenza dell'interruzione medesima, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost,". La sentenza della Corte di Cassazione 8046/2000 afferma che "è viziata ed insuscettibile di sanatoria la notificazione dell'impugnazione eseguita collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta prima e non dopo la notificazione della sentenza impugnata". La prima massima della terza sentenza in epigrafe afferma che "è inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti del rappresentante legale della parte, allorché questa abbia raggiunto la maggiore età e si sia costituita personalmente nel corso del precedente grado di giudizio". L' A. esamina queste sentenze, approfondendo, anche attraverso ampi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, la tematica della disciplina dell'interruzione del processo.
2001
R. CAPONI
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