Una prima generale definizione delle polizze c.d. linked è contenuta nell’art. 2 del codice delle assicurazioni private che le qualifica come assicurazioni sulla vita «le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento». Il collegamento a valori mobiliari, com'è prevedibile, subito richiama alla mente il complesso mondo finanziario e fa sorgere il dubbio che in simili contratti non siano giustificate le numerose deroghe alla normativa generale delle quali godono i contratti di assicurazione sulla vita in ragione della meritevolezza dello scopo previdenziale. L'a. propone una soluzione che muove dall'osservazione del singolo regolamento contrattuale per verificare se esista una diretta corrispondenza tra premio versato e somme investite (nel qual caso la natura finanziaria dell'operazione non sarebbe revocabile in dubbio) oppure detta corrispondenza sia mediata dal complesso sistema assicurativo. In quest'ultima ipotesi non si dovrebbe dubitare della natura assicurativa dell'operazione. A first general definition of linked policies is contained in art. 2 of the Code of private insurance that qualifies them as life insurance, "whose main benefits are directly linked to the value of units of collective investment schemes or internal funds or indices or other reference values." The connection to securities, as expected, immediately brings to mind the complex financial world and raises doubts that in such contracts are not justified the exceptions to the general rules established for the life insurance contracts because of the social security purposes. The author proposes a solution that moves from the observation of the individual contractual settlement to check if there is a direct correspondence between the premium paid and the amounts invested (in which case the financial transaction would not revocable doubtful) or that correspondence is mediated by the complex insurance system. In the latter case there should be not doubt with regard to the nature of the insurance.
La causa delle polizze unit e index linked / Nazzaro, Anna Carla. - In: DIRITTO DEL MERCATO ASSICURATIVO E FINANZIARIO. - ISSN 2531-5234. - STAMPA. - 1/2016:(2016), pp. 57-90.
La causa delle polizze unit e index linked
NAZZARO, ANNA CARLA
2016
Abstract
Una prima generale definizione delle polizze c.d. linked è contenuta nell’art. 2 del codice delle assicurazioni private che le qualifica come assicurazioni sulla vita «le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento». Il collegamento a valori mobiliari, com'è prevedibile, subito richiama alla mente il complesso mondo finanziario e fa sorgere il dubbio che in simili contratti non siano giustificate le numerose deroghe alla normativa generale delle quali godono i contratti di assicurazione sulla vita in ragione della meritevolezza dello scopo previdenziale. L'a. propone una soluzione che muove dall'osservazione del singolo regolamento contrattuale per verificare se esista una diretta corrispondenza tra premio versato e somme investite (nel qual caso la natura finanziaria dell'operazione non sarebbe revocabile in dubbio) oppure detta corrispondenza sia mediata dal complesso sistema assicurativo. In quest'ultima ipotesi non si dovrebbe dubitare della natura assicurativa dell'operazione. A first general definition of linked policies is contained in art. 2 of the Code of private insurance that qualifies them as life insurance, "whose main benefits are directly linked to the value of units of collective investment schemes or internal funds or indices or other reference values." The connection to securities, as expected, immediately brings to mind the complex financial world and raises doubts that in such contracts are not justified the exceptions to the general rules established for the life insurance contracts because of the social security purposes. The author proposes a solution that moves from the observation of the individual contractual settlement to check if there is a direct correspondence between the premium paid and the amounts invested (in which case the financial transaction would not revocable doubtful) or that correspondence is mediated by the complex insurance system. In the latter case there should be not doubt with regard to the nature of the insurance.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.