Le sentenze in rassegna traggono conseguenze pratiche opposte per quanto riguarda il computo del termine previsto dall'art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie di parte nel giudizio di cassazione, di non oltre cinque giorni prima dell'udienza. La questione è se nel computo si deve escludere il giorno iniziale e includere, invece, quello finale. Le opposte conseguenze pratiche sono le seguenti: nella prima sentenza è stata ritenuta tardiva (e quindi non è stata presa in considerazione) la memoria depositata il 4 ottobre rispetto all'udienza fissata per il 9 ottobre; nella seconda sentenza è stata ritenuta tempestiva la memoria depositata il 23 aprile rispetto all'udienza fissata per il 28 aprile. Il numero dei giorni che intercorre tra il 4 e il 9 ottobre è però identico a quello che intercorre tra il 23 e il 28 aprile. Premesso un riesame di alcune regole sul computo dei termini a giorni, con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, in cui il termine si computa a ritroso, l'A. propone una valutazione del contrasto tra le due pronunce in epigrafe. Se i cinque giorni previsti dall'art. 378 c.p.c. non sono da intendere come liberi, appare difficile comprendere la prima sentenza in epigrafe che, dopo aver richiamato il principio generale di cui agli artt. 155 comma 1 c.p.c. e 2963 comma 2 c.c., ritiene tardiva la memoria depositata il 4 ottobre in vista dell'udienza fissata per il 9 ottobre, "essendo il 4 ottobre il quinto giorno del termine da rispettare".

SUL COMPUTO DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI PARTE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE / R. CAPONI. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (1998), pp. 2200-2202.

SUL COMPUTO DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI PARTE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

CAPONI, REMO
1998

Abstract

Le sentenze in rassegna traggono conseguenze pratiche opposte per quanto riguarda il computo del termine previsto dall'art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie di parte nel giudizio di cassazione, di non oltre cinque giorni prima dell'udienza. La questione è se nel computo si deve escludere il giorno iniziale e includere, invece, quello finale. Le opposte conseguenze pratiche sono le seguenti: nella prima sentenza è stata ritenuta tardiva (e quindi non è stata presa in considerazione) la memoria depositata il 4 ottobre rispetto all'udienza fissata per il 9 ottobre; nella seconda sentenza è stata ritenuta tempestiva la memoria depositata il 23 aprile rispetto all'udienza fissata per il 28 aprile. Il numero dei giorni che intercorre tra il 4 e il 9 ottobre è però identico a quello che intercorre tra il 23 e il 28 aprile. Premesso un riesame di alcune regole sul computo dei termini a giorni, con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, in cui il termine si computa a ritroso, l'A. propone una valutazione del contrasto tra le due pronunce in epigrafe. Se i cinque giorni previsti dall'art. 378 c.p.c. non sono da intendere come liberi, appare difficile comprendere la prima sentenza in epigrafe che, dopo aver richiamato il principio generale di cui agli artt. 155 comma 1 c.p.c. e 2963 comma 2 c.c., ritiene tardiva la memoria depositata il 4 ottobre in vista dell'udienza fissata per il 9 ottobre, "essendo il 4 ottobre il quinto giorno del termine da rispettare".
1998
R. CAPONI
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