La rinuncia del difensore al mandato non integra un intervento interruttivo del processo, ma può ben tradursi in un impedimento di fatto che causa alla parte la decadenza dai poteri processuali, se il difensore rinuncia al mandato in un modo tale da impedire alla parte di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione. Ciò premesso, l'A. esamina la questione se la parte possa ottenere in tale ipotesi la rimessione in termini. La Cassazione ha affermato che "la notificazione della sentenza al procuratore costituito che abbia rinunziato al mandato è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, poiché la rinunzia ha pieno effetto solo dal momento della sostituzione del difensore (nella specie, avvenuta solo dopo la notificazione della sentenza)". L'A. approfondisce la questione attraverso la trattazione dei seguenti punti: soluzione della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale italiane; soluzione della Corte Suprema tedesca; soluzione accolta (anche per la revoca del mandato); art. 85 c.p.c..

RINUNCIA DEL DIFENSORE AL MANDATO E RIMESSIONE IN TERMINI DELLA PARTE / R. CAPONI. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (1998), pp. 2519-2523.

RINUNCIA DEL DIFENSORE AL MANDATO E RIMESSIONE IN TERMINI DELLA PARTE

CAPONI, REMO
1998

Abstract

La rinuncia del difensore al mandato non integra un intervento interruttivo del processo, ma può ben tradursi in un impedimento di fatto che causa alla parte la decadenza dai poteri processuali, se il difensore rinuncia al mandato in un modo tale da impedire alla parte di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione. Ciò premesso, l'A. esamina la questione se la parte possa ottenere in tale ipotesi la rimessione in termini. La Cassazione ha affermato che "la notificazione della sentenza al procuratore costituito che abbia rinunziato al mandato è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, poiché la rinunzia ha pieno effetto solo dal momento della sostituzione del difensore (nella specie, avvenuta solo dopo la notificazione della sentenza)". L'A. approfondisce la questione attraverso la trattazione dei seguenti punti: soluzione della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale italiane; soluzione della Corte Suprema tedesca; soluzione accolta (anche per la revoca del mandato); art. 85 c.p.c..
1998
R. CAPONI
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