Il presente contributo riproduce, con l'aggiunta del commento alle sentenze in epigrafe, avverte una nota, la parte centrale della relazione presentata all'incontro di studio sul tema "Approfondimenti sull'attuazione del nuovo rito civile", svoltosi dal 7 al 9 maggio 1998 a Frascati, per iniziativa del Consiglio Superiore della Magistratura. Punti specifici della trattazione sono: le fattispecie di cui alle pronunce in epigrafe; l'art. 184 bis c.p.c.; la prospettiva dell'autoresponsabilità; la neutralità della nozione di causa non imputabile rispetto al criterio d'imputazione; la nozione di impedimento non imputabile; la regola sulla diligenza in ordine ai comportamenti della parte che agisce personalmente; il fatto degli ausiliari, dipendenti e familiari della parte è imputabile a quest'ultima? La negligenza del difensore-procuratore individuale è imputabile alla parte? La negligenza del difensore-procuratore societario è imputabile alla parte? La regola sulla diligenza in ordine ai comportamenti del difensore; il dovere dell'avvocato di organizzare l'attività professionale e lo studio legale; la negligenza del difensore rinunziante è imputabile alla parte? La negligenza del sostituto del difensore è imputabile alla parte? La negligenza dell'ausiliario del difensore è imputabile alla parte? La negligenza del rappresentante legale o volontario è imputabile alla parte? La negligenza del difensore-assistente, del consulente tecnico e, più in generale, dei soggetti che svolgono attività strumentale ad un processo per incarico della parte è imputabile a quest'ultima? La nozione dei soggetti terzi il cui comportamento non è imputabile alla parte
LA CAUSA NON IMPUTABILE ALLA PARTE NELLA DISCIPLINA DELLA RIMESSIONE IN TERMINI NEL PROCESSO CIVILE / R. CAPONI. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (1998), pp. 2658-2665.
LA CAUSA NON IMPUTABILE ALLA PARTE NELLA DISCIPLINA DELLA RIMESSIONE IN TERMINI NEL PROCESSO CIVILE
CAPONI, REMO
1998
Abstract
Il presente contributo riproduce, con l'aggiunta del commento alle sentenze in epigrafe, avverte una nota, la parte centrale della relazione presentata all'incontro di studio sul tema "Approfondimenti sull'attuazione del nuovo rito civile", svoltosi dal 7 al 9 maggio 1998 a Frascati, per iniziativa del Consiglio Superiore della Magistratura. Punti specifici della trattazione sono: le fattispecie di cui alle pronunce in epigrafe; l'art. 184 bis c.p.c.; la prospettiva dell'autoresponsabilità; la neutralità della nozione di causa non imputabile rispetto al criterio d'imputazione; la nozione di impedimento non imputabile; la regola sulla diligenza in ordine ai comportamenti della parte che agisce personalmente; il fatto degli ausiliari, dipendenti e familiari della parte è imputabile a quest'ultima? La negligenza del difensore-procuratore individuale è imputabile alla parte? La negligenza del difensore-procuratore societario è imputabile alla parte? La regola sulla diligenza in ordine ai comportamenti del difensore; il dovere dell'avvocato di organizzare l'attività professionale e lo studio legale; la negligenza del difensore rinunziante è imputabile alla parte? La negligenza del sostituto del difensore è imputabile alla parte? La negligenza dell'ausiliario del difensore è imputabile alla parte? La negligenza del rappresentante legale o volontario è imputabile alla parte? La negligenza del difensore-assistente, del consulente tecnico e, più in generale, dei soggetti che svolgono attività strumentale ad un processo per incarico della parte è imputabile a quest'ultima? La nozione dei soggetti terzi il cui comportamento non è imputabile alla parteI documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.