Presupposto delle due pronunce in commento è l'art. 5 r.d.l. 1578/1933 sull'ordinamento della funzione di avvocato e procuratore, nel testo sostituito dall'art. 4 l. 406/1985. Essendo stato tale articolo abrogato dalla l. 27/1997 ed essendo l'abrogazione intervenuta nel corso del processo, si trattava di verificare se si era concretizzata una sanatoria degli atti processuali posti in essere da procuratore esercente extra districtum. Le sentenze in rassegna risolvono identicamente la questione degli effetti della successione di norme processuali nel tempo ed affermano che "l'abrogazione sopravvenuta nel corso del giudizio della norma che ammetteva il procuratore legale ad esercitare solo intra districtum non è idonea ad esplicare effetti sananti rispetto ad un atto processuale compiuto anteriormente all'entrata in vigore della legge abrogatrice". L'A. approfondisce la questione della retroattività delle leggi, analizza l'orientamento giurisprudenziale secondo cui devono essere considerati insanabilmente nulli gli atti compiuti in violazione dell'art. 5 r.d.l. 1578/1933 e ritiene che, in presenza di una formula così ampia come quella dell'art. 2 comma 2 l. 27/1997, non sarebbe stato necessario uno sforzo ermeneutico superiore a quello che ha consentito alla stessa Corte di attribuire efficacia retroattiva alla l. 141/1997, che ha aggiunto al comma 3 dell'art. 83 c.p.c. la disposizione secondo cui "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto a cui si riferisce".

E' DAVVERO IRRETROATTIVA L'ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI SVOLGERE LA FUNZIONE PROCURATORIA EXTRA DISTRICTUM? / R. CAPONI. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (1999), pp. 159-162.

E' DAVVERO IRRETROATTIVA L'ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI SVOLGERE LA FUNZIONE PROCURATORIA EXTRA DISTRICTUM?

CAPONI, REMO
1999

Abstract

Presupposto delle due pronunce in commento è l'art. 5 r.d.l. 1578/1933 sull'ordinamento della funzione di avvocato e procuratore, nel testo sostituito dall'art. 4 l. 406/1985. Essendo stato tale articolo abrogato dalla l. 27/1997 ed essendo l'abrogazione intervenuta nel corso del processo, si trattava di verificare se si era concretizzata una sanatoria degli atti processuali posti in essere da procuratore esercente extra districtum. Le sentenze in rassegna risolvono identicamente la questione degli effetti della successione di norme processuali nel tempo ed affermano che "l'abrogazione sopravvenuta nel corso del giudizio della norma che ammetteva il procuratore legale ad esercitare solo intra districtum non è idonea ad esplicare effetti sananti rispetto ad un atto processuale compiuto anteriormente all'entrata in vigore della legge abrogatrice". L'A. approfondisce la questione della retroattività delle leggi, analizza l'orientamento giurisprudenziale secondo cui devono essere considerati insanabilmente nulli gli atti compiuti in violazione dell'art. 5 r.d.l. 1578/1933 e ritiene che, in presenza di una formula così ampia come quella dell'art. 2 comma 2 l. 27/1997, non sarebbe stato necessario uno sforzo ermeneutico superiore a quello che ha consentito alla stessa Corte di attribuire efficacia retroattiva alla l. 141/1997, che ha aggiunto al comma 3 dell'art. 83 c.p.c. la disposizione secondo cui "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto a cui si riferisce".
1999
R. CAPONI
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