L'articolo commenta due pronunce con le quali le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno devoluto alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle impugnazioni dei provvedimenti di respingimento degli stranieri extracomunitari sul presupposto che tali controversie abbiano ad oggetto diritti soggettivi di particolare rilievo costituzionale a fronte dei quali non sono rsicontrabili "margini di ponderazione di interessi da parte dell'amministrazione".
Il respingimento dello straniero: le Sezioni Unite individuano i diritti e il loro giudice (Nota a Corte di Cass. civ., S.U., 10 giugno 2013, n. 14502 e Cass. civ., S.U., 17 giugno 2013, n. 15115) / Vettori, Nicoletta. - In: GIUSTAMM.IT. - ISSN 1972-3431. - ELETTRONICO. - (2013), pp. 0-0.
Il respingimento dello straniero: le Sezioni Unite individuano i diritti e il loro giudice (Nota a Corte di Cass. civ., S.U., 10 giugno 2013, n. 14502 e Cass. civ., S.U., 17 giugno 2013, n. 15115)
VETTORI, NICOLETTA
2013
Abstract
L'articolo commenta due pronunce con le quali le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno devoluto alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle impugnazioni dei provvedimenti di respingimento degli stranieri extracomunitari sul presupposto che tali controversie abbiano ad oggetto diritti soggettivi di particolare rilievo costituzionale a fronte dei quali non sono rsicontrabili "margini di ponderazione di interessi da parte dell'amministrazione".I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.