Il D.Lgs. 74/2000 delinea un modello nel quale il processo penale si svolge in modo autonomo rispetto a quello tributario, dovendosi trovare una sintesi solo al momento dell’irrogazione della sanzione conformemente al principio di specialità. Tale modello -denominato del “doppio binario”- trova oggi crescenti critiche, tanto che la dottrina ne configura una crisi. In effetti, la giurisprudenza penale sempre più spesso consente l’ingresso di elementi istruttori provenienti dal procedimento e dal processo tributario. Tale indirizzo, in assenza di chiarimenti normativi, rischia di generare un effetto perverso, nel quale elementi acquisiti in sede tributaria senza particolari garanzie per il contribuente sono poi utilizzati contro di lui nel processo penale privandolo di un’adeguata tutela. Allo stesso tempo, la crisi del doppio binario emerge anche nelle forzature che una sua rigorosa applicazione produce, ad esempio in punto di determinazione dell’imposta evasa. Pur essendo auspicabile un intervento del legislatore, occorre in ogni caso individuare un regime di integrazione dei due procedimenti evitando così l’insorgere di situazioni oltremodo penalizzanti per il contribuente. The Legislative Decree no. 74/2000 outlines a model in which criminal proceedings take place in a substantially independent manner from tax proceedings, while a contact should be realized only with the application of sanctions. Such a model, named “double track”, is actually under severe criticisms. As a consequence, some recent decisions by criminal judges introduce many points of contact between the two areas. This evolution, occurred in the absence of legislative clarifications, risks if not properly regulated to generate a perverse effect, in which evidence obtained during the tax assessment without special guarantees for the taxpayer is then used against him in criminal proceedings, without an adequate protection. At the same time, the crisis of the “double track” system is evident in the light of the problems that its strict application produces, particularly with regard to the concept of evaded tax. Apart from the intervention by the Legislator, it is urgent to identify a regime that brings together the two proceedings thus avoiding exceedingly disadvantageous situations for the taxpayer.

Il 'doppio binario' nella prospettiva penale: crisi del sistema e spunti per una riforma / Dorigo, Stefano. - In: RASSEGNA TRIBUTARIA. - ISSN 1590-749X. - STAMPA. - (2017), pp. 436-462.

Il 'doppio binario' nella prospettiva penale: crisi del sistema e spunti per una riforma

DORIGO, STEFANO
2017

Abstract

Il D.Lgs. 74/2000 delinea un modello nel quale il processo penale si svolge in modo autonomo rispetto a quello tributario, dovendosi trovare una sintesi solo al momento dell’irrogazione della sanzione conformemente al principio di specialità. Tale modello -denominato del “doppio binario”- trova oggi crescenti critiche, tanto che la dottrina ne configura una crisi. In effetti, la giurisprudenza penale sempre più spesso consente l’ingresso di elementi istruttori provenienti dal procedimento e dal processo tributario. Tale indirizzo, in assenza di chiarimenti normativi, rischia di generare un effetto perverso, nel quale elementi acquisiti in sede tributaria senza particolari garanzie per il contribuente sono poi utilizzati contro di lui nel processo penale privandolo di un’adeguata tutela. Allo stesso tempo, la crisi del doppio binario emerge anche nelle forzature che una sua rigorosa applicazione produce, ad esempio in punto di determinazione dell’imposta evasa. Pur essendo auspicabile un intervento del legislatore, occorre in ogni caso individuare un regime di integrazione dei due procedimenti evitando così l’insorgere di situazioni oltremodo penalizzanti per il contribuente. The Legislative Decree no. 74/2000 outlines a model in which criminal proceedings take place in a substantially independent manner from tax proceedings, while a contact should be realized only with the application of sanctions. Such a model, named “double track”, is actually under severe criticisms. As a consequence, some recent decisions by criminal judges introduce many points of contact between the two areas. This evolution, occurred in the absence of legislative clarifications, risks if not properly regulated to generate a perverse effect, in which evidence obtained during the tax assessment without special guarantees for the taxpayer is then used against him in criminal proceedings, without an adequate protection. At the same time, the crisis of the “double track” system is evident in the light of the problems that its strict application produces, particularly with regard to the concept of evaded tax. Apart from the intervention by the Legislator, it is urgent to identify a regime that brings together the two proceedings thus avoiding exceedingly disadvantageous situations for the taxpayer.
2017
436
462
Dorigo, Stefano
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